PEC: ecco le nuove importanti norme in vigore che dovranno essere attentamente rispettate al più presto da tutti i giornalisti iscritti all’Albo pena la sospensione dall’attività

Tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti sono obbligati a munirsi di PEC e a comunicarlo all’Ordine regionale di appartenenza. Altrimenti saranno sospesi dall’Ordine fino alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’Ordine regionale che tardi a sanzionare l’inadempienza del giornalista può essere a sua volta commissariato dal Ministero della Giustizia.L’ art. 37 del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, cliccare su
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=true  prevede ai commi 7 e 7 bis quanto segue:“7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera  n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82)). Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’Economia e delle Finanze  o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

7 -bis . Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 – bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”

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