SCR: no ad illegittimi “oscuramenti” delle decisioni on-line della Cassazione

Negli ultimi 5 anni sono state oscurate ben 32.344 sentenze ed ordinanze di tutte le sezioni civili e penali.

Il Scr chiede piena accessibilità dei cronisti, alla pari degli avvocati, alla banca dati on-line della Cassazione senza più illegittimi “oscuramenti” delle motivazioni delle sentenze, né altre ingiustificate restrizioni alla trasparenza dell’informazione. Negli ultimi 5 anni sono state totalmente oscurate nel sito internet della Suprema Corte addirittura ben 32.344 sentenze ed ordinanze di tutte le sezioni civili e penali su 471.000 repertoriate (pari al 6,86%), comprese ben 278 decisioni delle Sezioni Unite.   

Lettera aperta inviata via PEC   

S.E.      

On.le Prof. Avv. Sergio Mattarella     

Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura     

e p.c.     

S.E.      

Prof. Marta Cartabia     

Presidente della Corte Costituzionale     

S.E.     

On.le Avv. Alfonso Bonafede     

Ministro della Giustizia     

S.E.     

On.le Avv. David Ermini     

Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura     

S. E.      

Dott. Pietro Curzio     

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione     

S.E.      

Dott. Giovanni Salvi     

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione     

S.E.     

Dott. Filippo Patroni Griffi     

Presidente del Consiglio di Stato     

S.E.     

Dott. Angelo Buscema     

Presidente della Corte dei Conti     

S.E.     

Prof. Pasquale Stanzione      

Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali     

Dott. Carlo Verna     

Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti     

Dott. Paolo Tripaldi 

Segretario del Sindacato Cronisti Romani 

Signor Presidente della Repubblica,    

Eccellenze,     

lo scrivente in qualità di giornalista professionista e di Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana (Sindacato unitario dei giornalisti del Lazio fondato nel 1877) si scusa per il disturbo, ma nel clima di una proficua, fattiva e leale collaborazione che dovrebbe sempre contraddistinguere i rapporti tra la società civile e le Istituzioni della Repubblica, richiamandosi alla meritoria delibera “Amici Curiae” adottata dalla Presidente della Corte Costituzionale prof. Marta Cartabia  l’8 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020, cliccare su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/22/17/sg/pdf, si permette di segnalare alla Sua cortese attenzione di Supremo Garante della Costituzione un delicato problema giuridico che sta a cuore non solo a molti cronisti, ma soprattutto ai cittadini.     

Si tratta dell’oscuramento totale su internet di molte sentenze repertoriate con motore di ricerca nella banca on-line della Cassazione civile e penale e/o del contestuale parallelo oscuramento delle generalità complete dei protagonisti delle vicende giudiziarie, sostituito dalle loro iniziali. Ciò, purtroppo, incide negativamente sulla trasparenza delle decisioni emesse dalla magistratura in nome del popolo italiano e pubblicate via internet, limitando quindi la democrazia soprattutto in tempo di pandemia da coronavirus – Covid-19 che ha accentuato anche per i cronisti il lavoro on-line riducendo la loro presenza fisica non solo nelle redazioni di agenzie di stampa, quotidiani, periodici, radio, tv e giornali on-line, ma anche nelle aule di giustizia.    

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, riordinando la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ha dettato le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali. La Sezione Amministrazione trasparente dovrebbe quindi garantire in via esclusiva l’adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal citato decreto legislativo. La trasparenza deve, però, essere intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.   

Infatti i procedimenti giudiziari sono di pubblico interesse. La giustizia deve essere trasparente e la trasparenza é il primo strumento per costruire la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto.   

Il fenomeno che ci permettiamo di segnalare alla Sua autorevolissima attenzione riguarda i rapporti tra il sistema giudiziario e i media e coinvolge direttamente la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere correttamente e compiutamente informati in attuazione dell’art. 21 della Costituzione e della Convenzione europea per i diritti dell’uomo che tutela incisivamente l’informazione – anche giudiziaria – nei suoi fondamenti di principio e nella sua effettiva esplicazione, ma pur sempre nel pieno rispetto delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, approvate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e pubblicate nell’Allegato 1 al provvedimento n. 9067692 Registro dei provvedimenti n. 491 del 29 novembre 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, cliccare su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692 .     

Naturalmente i cronisti sono sempre tenuti – pena l’apertura di procedimenti deontologici a loro carico davanti al competente Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine regionale dei giornalisti, articolati in ben cinque gradi di giudizio nell’arco prescrizionale di 7 anni e mezzo – alla rigorosa salvaguardia di altri diritti meritevoli di essere ancor più garantiti rispetto al diritto di critica e di cronaca, come il diritto alla riservatezza e all’identità personale tutelati dall’art. 2 della Costituzione e come il più recente ed importante diritto alla protezione dei dati personali operativo da 25 anni, espressamente richiamati dagli articoli da 7 a 12 del citato provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy, cioé la tutela dei minori, la tutela della dignità delle persone, la tutela del diritto alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali, la tutela della dignità delle persone malate, la tutela della sfera sessuale della persona e la tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali.     

Va in proposito ricordato che tutti questi soggetti potrebbero essere comunque tutelati attraverso l’uso di nomi di fantasia a condizione, però, che – come l’uso delle iniziali – escludano la loro identificazione attraverso la combinazione di più notizie riguardanti la persona (in base ad età, professione, luogo di lavoro, indirizzo abitativo, rapporto di parentela, ecc.).     

Per quanto riguarda l’art. 12 del citato provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, cioè la tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali, si ricorda che tale norma ha previsto testualmente che:      

“1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del Regolamento, nonché dall’art. 2-octies del Codice.     

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5”. Nota (1) L’art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall’art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell’individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce”.     

Per completezza va aggiunto che l’art. 12 dovrebbe applicarsi implicitamente anche per tutelare il diritto di cronaca nei procedimenti costituzionali, civili, amministrativi, contabili, tributari e militari.     

In sostanza, la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d’ufficio e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.   

Il 14 dicembre 2016, circa due anni prima del citato provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’allora Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Canzio ha emesso un provvedimento (è il n. 178) per regolamentare la pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti civili e penali depositati nelle varie cancellerie del “Palazzaccio” di piazza Cavour, cliccare su http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Decreto_del_Primo_Presidente_n_178.pdf     

Ma poi non è stato mai fatto il punto della situazione per verificare, assieme ai vertici di tutte le magistrature e delle categorie professionali direttamente interessate, compresa quella dei giornalisti (stranamente tenuta finora spesso da parte – a differenza degli avvocati e procuratori legali – anche in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario), la concreta attuazione di queste regole.    

Oggetto del contendere è non solo l’attuale diversa impostazione dei motori di ricerca tra le banche dati on-line delle varie magistrature che appare più tagliata su misura per gli avvocati e procuratori legali che non per i cronisti, essendo tutt’altro che uniforme, ma soprattutto l’oscuramento totale   

dell’intera motivazione di numerose decisioni della Cassazione civile e penale, che lo fa apparire stravagante, discriminatorio e privo di qualsiasi criterio giuridico, certo, logico e sistematico.    

Anche il Consiglio di Stato ha affrontato la problematica della pubblicazione delle proprie decisioni con pareri n. 785 del 23/3/2016 e n. 1204/2016 del 17/5/2016 espressi nell’Adunanza della Commissione speciale in ordine allo Schema di decreto legislativo recante “modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche.    

Tuttavia anche il sito on-line della giustizia amministrativa presenta dei limiti, in quanto al suo interno esistono tre distinti portali, quello del cittadino, cliccare su  https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/portale-cittadino (dotato di apposito motore di ricerca, cliccare su https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr ), quello dell’avvocato, cliccare su https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/portale-avvocato e quello del magistrato, cliccare su https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/portale-magistrato .   

Ma quanto tempo si dovrà ancora attendere prima che sia disponibile anche per un giornalista un portale dedicato presso il Consiglio di Stato e i Tar regionali?   

Ebbene il nodo centrale di questa delicata e complessa problematica è rappresentato dai dati allarmanti che si ricavano proprio dallo stesso sito della Cassazione, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/  (si tratta del sito on-line “clone” e parallelo a quello sempre ufficiale ed on-line della Suprema Corte http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/), che ha implicitamente reso noto che dal 2015 al 26 agosto 2020 sono state totalmente oscurate nel proprio sito internet addirittura 32.344 tra sentenze ed ordinanze di tutte le sezioni civili e penali su 471-000 repertoriate dal Ced (pari al 6,86%), comprese ben 278 decisioni delle Sezioni Unite (massimo organo interpretativo del diritto in Italia), che dovrebbero essere, invece, ben conosciute dai cittadini.     

L’oscuramento totale riguarda ben 27.559 decisioni penali su 299.669 repertoriate dal Ced (pari al 9,19%) e 4.785 decisioni civili su 171.331 repertoriate dal Ced (pari al 2,79%).     

L’oscuramento è così suddiviso anno per anno:     

2015 n. 3.899     

2016 n. 5.272     

2017 n. 5.987     

2018 n. 7.030     

2019 n. 6.927     

2020 n. 3.229     

Peraltro l’oscuramento di complessive 32.344 decisioni, e quindi di altrettante potenziali notizie di fatto “imbavagliate”appare non solo privo di senso e del tutto spropositato, ma contraddice persino lo spirito stesso con cui alcuni anni fa fu lodevolmente deciso di rendere pubbliche in un apposito sito tutte le decisioni della Suprema Corte proprio per consentirne la massima divulgazione e la conoscenza dei principi giuridici di volta in volta affermati, permettendo così ai cittadini e ai cronisti di esserne edotti e aggiornati in tempo reale nel pieno rispetto del noto brocardo che “la legge non ammette ignoranza” (anche se ormai in parte attenuato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 23-24 marzo 1988 – Presidente Francesco Saja, relatore Renato Dell’Andro – che ha dichiarato “la illegittimità dell’art. 5 del codice penale, nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”).   

Lo scrivente vanta una lunga esperienza alle spalle nel periodo antecedente l’avvento di internet, come cronista giudiziario del “Corriere della Sera” e de “La Stampa” dove per 34 anni ha firmato gli articoli con lo pseudonimo di “Pierluigi Franz” (senza tuttavia mai incorrere in alcuna condanna per diffamazione, né in alcun procedimento disciplinare), e prima ancora come collaboratore della nota rivista giuridica “Il Foro Italiano”. Ha letto oltre 800 mila sentenze cartacee ed ha quindi tutte le carte in regola per segnalare le attuali criticità, conoscendo abbastanza bene il fenomeno, in quanto per molti anni è stato l’unico cronista giudiziario a seguire giornalmente nel “Palazzaccio” di piazza Cavour i lavori della Cassazione e a rendere note le sue decisioni di particolare interesse per l’opinione pubblica (come, ad esempio, gli scoop sulla sentenza n.  5.259 della 1^ sezione civile della Cassazione, meglio nota come il “decalogo” per i giornalisti contro la diffamazione, pubblicata in 1^ e 4^ pagina sul “Corriere della Sera” del 20 ottobre 1984 o sulla sentenza delle sezioni unite penali della stessa Suprema Corte, che dettò altre regole sulla libertà di informazione che fu pubblicata sempre in 1^ pagina tre giorni dopo sullo stesso quotidiano milanese).     

Numerosi dei suoi 6 mila articoli sul “Corriere della Sera” e su “La Stampa” sono stati poi archiviati dal Centro Le Monnier di Firenze e quindi pubblicati in parte quinta dallo stesso Ced della Cassazione all’epoca delle presidenze dei due autorevoli magistrati Cesare La Farina e Mario Barba (come, ad esempio, “Il nudo in spiaggia è anticostituzionale”, pubblicato sul “Corriere della Sera” del 3 gennaio 1979 in cui si dava notizia della prima sentenza definitiva della Cassazione n. 14.267 del 1978 che bocciava il nudo integrale di due ragazze in riva al mare nella baia di Riace in Calabria. Stranamente questa sentenza è rimasta “oscurata” dal Ced della Cassazione fino al 1984, ma é stata poi recuperata ben sei anni dopo proprio tramite la parte quinta curata dal Centro Le Monnier in cui era stato ripreso l’articolo del “Corriere della Sera”. Nel maggio 1983 pubblicai i dati di un mio studio sulle 21 decisioni emesse fino ad allora dalla Suprema Corte in tema di nudismo che evidenziava in sintesi una situazione ondivaga per il monokini in spiaggia (8 condanne, 5 assoluzioni e 3 assoluzioni subordinate al parere dei bagnanti presenti al momento in riva al mare, cioè una sorta di referendum a posteriori), mentre a senso unico per il nudo integrale (in totale 5 condanne delle quali 3 per il nudo integrale quello femminile e 2 per quello maschile).   

Con l’avvento di internet meritoriamente le varie magistrature si sono via via attrezzate per facilitare al massimo la fruizione delle loro decisioni emesse, mettendo anche a disposizione dei cittadini e dei cronisti degli utilissimi motori di ricerca. Si sono distinti in particolare la Corte Costituzionale (ricerca sulle pronunzie, cliccare su https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do ; ricerca sulle massime, cliccare su https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaMassima.do ; video e verbali di udienze, cliccare su https://www.cortecostituzionale.it/actionHomeUdienze.do ; e ricerca sulle questioni pendenti, cliccare su https://www.cortecostituzionale.it/actionLavori.do), la Corte dei Conti (banca dati della Giurisdizione e del Controllo e Referto, cliccare su https://banchedati.corteconti.it/ ), e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (tutti i provvedimenti, cliccare su  

https://www.garanteprivacy.it/home/ricerca/-/search/tipologia/Provvedimenti; e provvedimenti a carattere generale, cliccare su https://www.garanteprivacy.it/provvedimenti/provvedimenti-a-carattere-generale ).    

La pubblicazione on-line delle sentenze non può, però, subire alcun oscuramento totale, ma tutt’al più soltanto la cancellazione delle generalità complete dei protagonisti di una determinata vicenda giudiziaria e limitatamente a casi predeterminati e ben circoscritti come ricordato prima. Altrimenti si tradurrebbe inevitabilmente in una sorta di bavaglio ai cronisti e/o di censura preventiva in aperta violazione dell’art. 21 della Costituzione e delle stesse Regole dettate nel 2018 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dal CSM.   

Si ricorda in proposito che 15 anni fa il noto sito dell’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo, grande esperto della materia e già docente a contratto di Diritto dell’informazione nell’Università degli studi di Milano Bicocca e nell’Università Iulm, dette notizia della Relazione dell’Ufficio Massimario della Cassazione del 5 luglio 2005, cliccare su https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=296 , in base alla quale le copie delle sentenze rilasciate ai giornalisti non vanno oscurate: “Lecito pubblicare il nome degli imputati sulle sentenze. Il Codice sulla privacy prevede uno statuto particolare per l’attività giornalistica … Per la Suprema Corte: “Chi esercita l’attività giornalistica può trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante”. 

Insomma nel 2005 la Cassazione poteva rilasciare copie integrali delle sentenze ai giornalisti senza oscurare il nome degli imputati; il diritto alla privacy in sostanza non sempre prevaleva sul diritto di cronaca e i nomi, dall’originale delle sentenze, non potevano essere cancellati. L’intervento dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione si era reso necessario dopo la puntualizzazione dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, che aveva accusato la Cassazione di avere commesso un errore macroscopico, quando aveva deciso di cancellare i nomi degli imputati dalle sentenze penali. L’Ufficio del Massimario accolse le proteste dell’Ordine di Milano e ammise l’errore. Tutto era partito dalla “scoperta”, avvenuta il 3 giugno 2005, di due sentenze penali (n. 18.993 del 2005 e n. 19.451 del 2005) della seconda sezione penale della Cassazione. I nomi degli imputati erano stati cancellati con una pennellata di bianchetto per depennare il nome e cognome dell’imputato che ne aveva fatto richiesta, con un provvedimento immediatamente riportato sulla stampa. 

L’allora Primo presidente della Cassazione, Nicola Marvulli, chiese un “approfondimento” della questione e l’Ufficio del Massimario giunse ad una conclusione che non lasciava adito a dubbi: dall’originale del provvedimento non si potevano cancellare i nomi e sarebbe spettato al cronista con una sua libera decisione, – che poteva essere sindacata solo dall’Ordine professionale di appartenenza -, trattare i dati personali anche a prescindere dal consenso dell’interessato. Con l’ovvia e doverosa precauzione di rispettare comunque alcune condizioni: i limiti del diritto di cronaca e soprattutto l’essenzialità dell’informazione, l’interesse pubblico. Senza omettere il rispetto del Codice deontologico del 1998.  

Il bilanciamento degli interessi, si leggeva nella relazione del Massimario della Cassazione, era già stato preso in considerazione dal Garante della Privacy nel maggio del 2004. Lì si evidenziava “la necessità che l’esigenza di assicurare la trasparenza dell’attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia debba comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all’indagato o all’imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo”.  

Occorre quindi trovare con saggezza un giusto equilibrio che garantisca il pieno contemperamento dei contrapposti interessi e che eviti ogni possibile discriminazione o ingiustificata limitazione del diritto all’informazione per consentire ai cronisti di reperire in tempi rapidi tutti i dati necessari per la redazione di un articolo. 

Il 25 settembre 2018, in occasione della cerimonia di commiato dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura uscente, cliccare su https://quirinale.it/elementi/17978 , Ella espresse il Suo più vivo apprezzamento per le Linee-guida del CSM per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, approvate due mesi prima con delibera dell’11 luglio 2018 (cliccare su    https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+comunicazione+%28delibera+11+luglio+2018%29/4e1cd7cc-a61b-66b0-3f0e-46cba5804dc3 ) e sottolineò mirabilmente che: “attenzione e sensibilità agli effetti della comunicazione non significa orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche né, tanto meno, pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte. La magistratura, infatti, non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge. Sono invece doverose la credibilità e la trasparenza del suo agire, che possono essere rafforzate anche da un’adeguata comunicazione istituzionale”.       

Illustrerò ora alcuni casi clamorosi riguardanti le decisioni della Cassazione che, a quanto sembra, non avrebbero pienamente rispettato le indicazioni del Garante della Privacy, né le altre regole in vigore sopraindicate.     

CASO A    


Un noto personaggio pubblico del Sud Italia, Giulio Leonardo Ferrara, presidente del Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata) e della Sezione Logistica e Trasporti di Confindustria Basilicata ed ex direttore regionale della Sita, é stato definitivamente condannato a due anni e sei mesi di reclusione per aver palpeggiato una dipendente sul posto di lavoro, abusando della sua autorità per costringere una sua sottoposta a subire avances di natura sessuale sul luogo di lavoro.  

Tra le sentenze oscurate senza alcun motivo rientra anche quella emessa un anno fa dalla Cassazione che ha reso irrevocabile la condanna a due anni e mezzo di carcere per violenza sessuale del presidente del Consorzio trasporti Basilicata Giulio Leonardo Ferrara. E’ un caso davvero emblematico denunciato nei giorni scorsi dal Consigliere regionale della Basilicata Gianni Leggieri (Movimento 5 Stelle).    

Questo caso può essere così riassunto:     

Il 13 ottobre 2016 è stata data notizia anche on-line della sentenza di condanna del tribunale di Potenza (cliccare su  https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/potenza/813790/potenza-condannato-ferrara-cotrab-per-violenza-sessuale.html )     


Il 28 settembre 2018 si è data notizia anche on-line della sentenza della Corte d’appello di Potenza confermativa del verdetto di 1° grado (cliccare su   

https://www.lanuova.net/violenza-sessuale-molestie-alla-dipendente-condanna-confermata-in-appello-per-ferrara/


Il 25 settembre 2019 la Terza sezione penale della Cassazione ha reso irrevocabile la condanna e se ne è data notizia anche on-line (cliccare su     


Il 18 agosto 2020 il Consigliere regionale della Basilicata Gianni Leggieri (Movimento 5 Stelle) ha dichiarato alla stampa: “Motivazione sentenza della Cassazione sul caso Ferrara (Cotrab) depositata il 19 febbraio 2020, ma non consultabile nè scaricabile, perché oscurata sul sito della Corte di Cassazione, situazione paradossale, intricata e inaccettabile”, cliccare su      

Sembra evidente, ictu oculi, che l’oscuramento della motivazione della Cassazione sul caso di Giulio Leonardo Ferrara sia assolutamente illegittimo ed immotivato.     

CASO B   

La sentenza n. 16.691 del 5 agosto 2020 della Cassazione Civile é stata totalmente oscurata su http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ . Ma è stata pubblicata il 6 agosto 2020 sul sito https://www.studiocataldi.it/articoli/39370-niente-addebito-per-chi-tradisce-se-l-altro-accetta-le-corna-per-anni.asp nell’interessante articolo di Annamaria Villafrate: “Niente addebito per chi tradisce se l’altro accetta le corna per anni” – Per la Cassazione, non scatta l’addebito della separazione per il marito infedele se la moglie ne accetta i tradimenti per anni e nonostante tutto continua a conviverci.      

In questo caso non si comprende perché sia stata oscurata dalla Cassazione una sentenza che è, invece, fruibile sul sito di una rivista giuridica on-line. Ma i cronisti non avrebbero forse diritto a darne anch’essi notizia?   

CASO C   

Circa quattro anni fa in un mio articolo “Clamorosa “gaffe” della Cassazione in tema di libertà di stampa, destinata a riaccendere le polemiche sulla trasparenza della propria attività giurisdizionale”, pubblicato il 7 ottobre 2016 sul sito http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php/Clamorosa-gaffe-della-Cassazione-in-tema-di-liberta-di-stampa-destinata-a-riaccendere-le-polemiche-sulla-trasparenza-della-propria-attivita-giurisdizionale?LT=PRIMA&ID=23090&ARCHIVIO=1 segnalai che era stata inopinatamente oscurata dal sito www.italgiure.giustizia.it/sncass/ la sentenza n. 19.599 del 30 settembre 2016 della 1^ sezione civile della Suprema Corte con cui per la prima volta in Italia era stato riconosciuto l’atto di nascita di un bimbo con due mamme (il piccolo, venuto alla luce in Spagna e figlio di due donne sposate che hanno fatto ricorso alla procreazione assistita e hanno poi divorziato, ha così ottenuto una doppia cittadinanza: italiana e spagnola). Ma nell’altro sito “clone” della stessa Cassazione cliccare su www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19599_10_2016.pdf , dove sono segnalate con particolare evidenza le decisioni ritenute di massima importanza, le 55 pagine della stessa sentenza erano integralmente visibili on-line, pur con i dovuti accorgimenti tecnici, cioè con la corretta eliminazione dei soli dati anagrafici delle parti, essendo coinvolto un minore. Non solo. Questa decisione, da alcuni definita “storica”, è stata pubblicata su un sito giuridico perché considerata meritevole di essere conosciuta da tutti, cliccare su https://www.altalex.com/documents/massimario/2016/10/20/diritto-nazionale-atto-di-nascita-straniero-due-madri-ordine-pubblico-contrasto     

Non si comprende quindi perché, da un lato, la Cassazione l’abbia oscurata, mentre, dall’altro, la stessa Cassazione l’abbia invece giustamente mantenuta, nel pieno rispetto delle precise direttive emanate il 3 novembre 2014 dall’allora Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, cliccare su https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/350627 (tuttavia in precedenza l’Autorità Garante della Privacy si era comunque già occupata del problema nel 2004 rispondendo ad una richiesta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, cliccare su https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634 ).   

Per la verità, era già accaduto più volte che gli “ermellini” del Palazzaccio di piazza Cavour impedissero la visione integrale on-line di un loro provvedimento con la successiva tecnica dell’oscuramento, come ha spesso stigmatizzato anche l’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo. Ma fu questa la prima volta in cui i supremi giudici decisero addirittura di cancellare una decisione da un loro sito web, lasciandola, invece, correttamente al suo posto in un altro sito internet “clone” parallelo. Si venne così a creare una situazione kafkiana e assolutamente al limite della regolarità.   

CASI da D a G     

Sono state inopinatamente del tutto oscurate dal sito ufficiale della Suprema Corte quattro sue importanti decisioni, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ , e, precisamente, la sentenza della sezione feriale del 2-3 agosto 2018 n. 37.766 e le tre sentenze della sesta sezione penale 24 ottobre-12 dicembre 2018 n. 55.744, 17 ottobre-13 dicembre 2018, n. 56.080 e del 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019 n. 8.297 riguardanti la più aggiornata interpretazione dell’art. 570 bis del codice penale (é la norma che punisce il coniuge in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Pertanto al momento della loro pubblicazione i cronisti e i cittadini non hanno potuto conoscerle.  


Per fortuna a colmare questa grave lacuna ha provveduto dopo circa un anno proprio la Corte Costituzionale al punto 7.4 del considerato in diritto della motivazione della sentenza n. 189 del 5 giugno-18 luglio 2019, cliccare su http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0189s-19.html che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 della Costituzione. E’ stato spiegato dalla Consulta che “nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta – all’evidenza – semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio della cosiddetta «riserva di codice», le due figure criminose previgenti disciplinate dagli artt. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e 3 della legge n. 54 del 2006, fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570-bis codice penale, che si pone pertanto in rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate”.  

CASO H     

Analogamente é stata oscurata dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ persino l’importante sentenza della 1^ sezione civile della Cassazione n. 10.510 del 20 maggio 2016 che, affrontando a fondo i temi della protezione delle generalità e in particolare gli articoli 22 e 52 del D.Lgs. 196/2003, si è pronunciata proprio sul diritto di una persona fisica a non vedere pubblicati i propri dati personali nei provvedimenti giudiziari.   

Il testo integrale della sentenza è, però, scaricabile integralmente dal sito https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=12723&id=12723#.X0ZwwX5xfIU

 con tanto di massima: “In materia di dati idonei a rilevare lo stato di salute, sussiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, segnatamente, anche per il giudice: la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, infatti, non pregiudica la finalità di informazione giuridica, e può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti”.  


Ci si chiede allora: é tutto in regola?  

  CASI da I a M   

Ecco, invece, alcuni casi connessi alla pubblicazione delle sole iniziali, anziché delle generalità complete, dei protagonisti di vicende esaminate dalla Cassazione.   

Nella sentenza della Cassazione SSUU penali n. 23.948 del 17 agosto 2020 sono stati oscurati i nomi delle parti e dei giudici a pag.1, ma le generalità complete della parte compaiono a pag. 2, cliccare su http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/23948_08_2020_no-index.pdf , mentre i nomi dei giudici sono visibili su http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/       

 Anche nella sentenza della Cassazione SSUU penali n. 23.166/2020 sono stati oscurati i nomi delle parti e dei giudici a pag.1, ma i nomi completi delle parti compaiono a pag.2, cliccare su http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/23166_07_2020_no-index.pdf , mentre i nomi dei giudici compaiono su http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/      

Analogamente sono stati oscurati i nomi delle parti e dei giudici a pag.1 della sentenza della Cassazione 3^ penale n. 23.027/2020, ma i nomi completi delle parti compaiono a pag.2, cliccare su http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/23027_07_2020_no-index.pdf. Viceversa i nomi dei giudici e delle parti compaiono su http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/     

CASI da N a T    

La maggior parte delle sentenze che la Cassazione penale ha pubblicato on-line, quando si descrivono violenze sessuali, soprattutto su minori, sono state oscurate del tutto sul sito http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/      

Ma in molti altri casi questo non è avvenuto e sono state oscurate solo le generalità delle vittime e degli imputati:     

sentenza n. 51.895/2016, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20171122/snpen@s30@a2016@n51895@tS@oY.clean.pdf      

sentenza n. 32.326/2015, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20160204/snpen@s30@a2015@n32326@tS@oY.clean.pdf

sentenza n. 31.927/2015, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20160204/snpen@s30@a2015@n31927@tS@oY.clean.pdf

sentenza n. 31.619/2015, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20160204/snpen@s30@a2015@n31619@tS@oY.clean.pdf

sentenza n. 28.614/2015, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20160204/snpen@s40@a2015@n28614@tS@oY.clean.pdf

sentenza n. 27.117/2015, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20160204/snpen@s30@a2015@n27117@tS@oY.clean.pdf

sentenza n. 12.027/2015, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./Oscurate20150922/snpen@s30@a2015@n12027@tS@oY.clean.pdf

 Anche in questi casi non vi é stata quindi alcuna uniformità di comportamenti. 

CASI da U a Z 

 

Ecco altri tre casi connessi alla pubblicazione delle sole iniziali, anziché delle generalità complete, dei protagonisti di vicende finite alla Consulta.   


Normalmente nelle ordinanze pervenute a palazzo della Consulta dalla magistratura penale di tutta Italia, Cassazione compresa, non figurano mai le generalità complete degli imputati. 
   

In numerose ordinanze e ricorsi per conflitti di attribuzione pervenuti a palazzo della Consulta vengono riportate le sole iniziali dei protagonisti anche se i dati non si riferiscono alla salute o alla vita sessuale, né riguardano i minori o altre categorie “protette” dalla legge, mentre in altre ordinanze compaiono, invece, le generalità complete dei protagonisti delle varie vicende. Questa situazione si riflette poi sulle stesse sentenze della Corte Costituzionale dove si riportano in prevalenza le sole iniziali dei protagonisti anche in cause di lavoro o in procedimenti penali già conclusi con una sentenza di 1° grado (vedere tra le ultime le decisioni n. 188, 190, 191, 192 e 193 del 2020).  

La questione non é di secondaria importanza in quanto finisce per limitare la completezza dell’informazione perché le sole iniziali non consentono ai cronisti di fornire ai cittadini notizie su fatti di pubblico interesse.  

Ad esempio, nel ricorso per conflitto di attribuzione n. 8 del’8 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 30 del 22 luglio scorso si legge il nome completo di Gabriele Albertini, mentre nel ricorso per conflitto di attribuzione n. 6 depositato in cancelleria il 10 luglio 2020 (del G.U.P. del Tribunale di Verona), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 29 luglio 2020 e riguardante una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della senatrice A. C. B. in ordine al reato a lei ascritto di cui all’art. 318 cod. pen. ritenuto coperto dall’immunità parlamentare con deliberazione di insindacabilità da parte del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019. Viceversa nel testo del ricorso sono riportate le sue generalità complete (si tratta della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco).  

Da ultimo si segnala un caso recente, ma clamoroso e al limite del paradossale, che mette in luce una forma impropria di “censura” preventiva.  

Si tratta dell’ordinanza n. 100 (Registro ordinanze della Corte Costituzionale) sollevata dalla Corte di Cassazione il 18 giugno 2020 sul ricorso proposto da P.S.F., pubblicata il 19 agosto 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, cliccare su  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-19&atto.codiceRedazionale=20C00167

In ballo vi é una richiesta di liberazione condizionale proposta da tal S. F. P. il quale sta da molti anni espiando la pena definitiva dell’ergastolo. Di conseguenza appare del tutto errata e contra legem e in violazione delle stesse direttive dell’Autorità Garante della Privacy la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle sue sole iniziali, anziché delle sue generalità complete, nell’intestazione dell’ordinanza, nonché nei punti 1 e 2 del “ritenuto in fatto” e nei punti 2, 4 e 5 del “considerato in diritto, in quanto la grave anomalia non permetterebbe allo stato ai cronisti e ai cittadini di essere tempestivamente informati della possibile imminente scarcerazione di un condannato all’ergastolo per gravi delitti.  

Ma nel caso specifico v’é di più perché nella stessa ordinanza della 1^ sezione penale della Cassazione, presieduta da Antonella Patrizia Mazzei, n. 18518 del 03/06/2020-18/06/2020, che é stata pubblicata sul sito ufficiale della Suprema Corte, cliccare su 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200618/snpen@s10@a2020@n18518@tO.clean.pdf si possono leggere, invece, le generalità complete del condannato sia nell’intestazione dell’ordinanza, sia nei punti 1 e 2 del “ritenuto in fatto” e nei punti 2, 4 e 5 del “considerato in diritto”. Si tratta del siciliano Salvatore Francesco Pezzino, nato a Partinico il 06/11/1962.  

Supponiamo, ad esempio, che il giornalista Mario Rossi avesse letto la Gazzetta Ufficiale del 19 agosto scorso senza conoscere il nome completo del condannato, ma solo le sue iniziali. Che avrebbe dovuto scrivere?  

Se, invece, il giornalista Mario Bianchi avesse letto la Gazzetta Ufficiale e avesse poi reperito anche l’ordinanza completa della Cassazione tramite il sito della Suprema Corte, avrebbe potuto conoscere le generalità del condannato, e non solo le sue iniziali. In sostanza il giornalista Bianchi avrebbe potuto dare un “buco” giornalistico al collega Rossi che, pur avendo svolto il suo lavoro di cronista con scrupolo e in assoluta buona fede, si era fidato della Gazzetta Ufficiale.  

In caso di contestazione dello “scoop” per l’articolo del collega Bianchi da parte del quotidiano concorrente come avrebbe dovuto giustificarsi il collega Rossi con il proprio direttore nell’eventualità di provvedimenti disciplinari a suo carico?  

Peraltro l’ordinanza della Cassazione é di notevole rilevanza sociale perché, se accolta dalla Corte Costituzionale, potrebbe far tornare liberi 250 ergastolani. I supremi giudici hanno chiamato in causa la Consulta per la liberazione condizionale di un condannato all’ergastolo per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale. Capovolgendo la sua giurisprudenza, la prima sezione penale della Cassazione, con una decisione innovativa e nonostante il PG difforme, ha infatti ritenuto illegittimi gli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e l’art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Sarebbero infatti violati gli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione. 


Il protagonista di questo caso, il 58enne Salvatore Francesco Pezzino, sta espiando la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, in forza di un provvedimento di cumulo in cui sono comprese tre sentenze di condanna:  

la prima della Corte di assise di appello del 29 aprile 1988, divenuta irrevocabile il 28 aprile 1989, che ha inflitto la pena di anni trenta di reclusione per i reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, anche clandestine, lesioni personali e rapina aggravata;  

la seconda del 16 luglio 2004 della Corte di appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2007, che ha irrogato la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il reato di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, commesso fino al 3 maggio 2000;  

la terza del 24 giugno 2005 della Corte di assise di Palermo, divenuta irrevocabile il 9 febbraio 2007, che ha irrogato la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno per il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991 e per reati concernenti la violazione delle disposizioni sulle armi.  


Quest’ultima condanna assume particolare rilievo nella vicenda perché ha inflitto la pena dell’ergastolo per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, secondo la formula utilizzata dall’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario nel definire almeno in parte la categoria di reati cosiddetti ostativi.  

Per dovere di cronaca si fa infine presente che nel 2004 Salvatore Francesco Pezzino aveva fatto ricorso a Strasburgo contro l’Italia alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per le disagiate condizioni carcerarie. Ma l’11 ottobre 2011 la 2^ sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo gli ha dato torto, cliccare su  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2011)&facetNode_4=1_2(201110)&facetNode_3=0_8_1_11&facetNode_2=0_8_1_85&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU709166

                                   *************************************** 

In conclusione, sarebbe quindi opportuno ed auspicabile trovare una soluzione che nel pieno rispetto della Costituzione chiarisca in modo equanime ed uniforme la delicata materia con buon senso, saggezza, equità ed equilibrio, evitando ogni possibile discriminazione che potrebbe riflettersi a danno dei colleghi cronisti.   

Per risolvere la questione che ci occupa potrebbe essere certamente d’aiuto l’importante Convenzione siglata l’11 febbraio 2020 dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dall’allora Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone e dal Presidente della Cassa Forense Nunzio Luciano, che prevede che Italgiure, la banca dati curata dal C.E.D. – Centro Elettronico di Documentazione della Cassazione sia consultabile gratuitamente da tutti gli iscritti alla Cassa Forense. In pratica già da sei mesi sono state messe gratuitamente a disposizione degli avvocati e dei procuratori legali le massime civili e penali di Cassazione, le massime e le sentenze della Corte Costituzionale, le sentenze dalla Corte dei Conti, i provvedimenti del Tribunale Superiore delle Acque, le sentenze delle Commissioni Tributarie, le massime del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, le sentenze della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la normativa e dottrina, nonché la giurisprudenza di merito tramite il sito www.iltuoforo.net, archivio contenente tutta la giurisprudenza in tema civile e lavoro da parte di tribunali e di Corti d’appello di tutta Italia.     


Un’analoga iniziativa dovrebbe, però, essere attuata senza distinzione anche per tutti i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti all’Albo (compresi ovviamente i cronisti e i praticanti iscritti nell’apposito registro) tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, ente pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, magari prevedendo possibilità di accesso on-line riservate con login e password, anziché accesso libero, ma condizionato da oscuramenti totali o parziali e naturalmente sempre nel pieno rispetto del provvedimento n. 9067692 Registro dei provvedimenti n. 491 del 29 novembre 2018 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e della citata delibera del Csm dell’11 luglio 2018.   

Un’altra possibile alternativa alla firma di un’eventuale integrazione della Convenzione siglata l’11 febbraio 2020 che preveda l’espressa inclusione dei giornalisti e dei cronisti potrebbe essere rappresentata da un apposito Seminario di studi e/o dalla costituzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di una Commissione di studio allargata alla Corte Costituzionale, al Ministero della Giustizia, alla Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali  e composta da giudici, cancellieri, rappresentanti dei vari uffici stampa istituzionali e dai vertici dell’Ordine nazionale dei giornalisti che Le sottoponga per una Sua autorevolissima supervisione le varie soluzioni possibili prima della scelta dell’eventuale provvedimento finale nel pieno rispetto dei diritti di tutte le parti interessate.   

Infine, per quanto riguarda la legittimazione del Sindacato Cronisti Romani a formulare proposte di modifica delle attuali regole e prassi ci si richiama al punto 2.4 del “ritenuto in fatto” dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 132 del 26 giugno 2020, cliccare su  https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=132 , nonché alla Petizione n. 604 presentata al Senato nella XVIII Legislatura, annunciata a palazzo Madama nella seduta n. 231 del 18 giugno 2020 ed assegnata in pari data alla 2ª Commissione permanente Giustizia con cui il sottoscritto nella qualità di Presidente del S.C.R. ha chiesto modifiche al disegno di legge A.S. 812 del senatore Giacomo Caliendo (diffamazione a mezzo stampa), in particolare in merito alle sanzioni pecuniarie sostitutive del carcere e in materia di prescrizione, cliccare su http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40563.htm    


La ringrazio molto della Sua cortese attenzione e, restando a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, Le invio i miei più cordiali, deferenti e rispettosi saluti.    


Con la massima osservanza

Pierluigi Roesler Franz     

Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana     

Mittente:     

dott. Pierluigi Roesler Franz, nato a Roma il 21 agosto 1947 e residente in via Alessandro Serpieri 7 – 00197 Roma, C.F. RSLPLG47M21H501H, giornalista professionista (vedi documenti di identità allegati), nella qualità di Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana (sindacato unitario dei giornalisti del Lazio fondato nel 1877), con sede in piazza della Torretta 36 – 00186 Roma, soggetto rientrante tra i cd. “Amici Curiae” di cui all’art. 2 della delibera dell’8 gennaio 2020 emessa dalla Presidente della Corte Costituzionale prof. Marta Cartabia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020, cliccare su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/22/17/sg/pdf. Vedere anche la Petizione n. 604 presentata al Senato nella XVIII Legislatura, annunciata a palazzo Madama nella seduta n. 231 del 18 giugno 2020 ed assegnata in pari data alla 2ª Commissione permanente Giustizia con cui sono state chieste modifiche al disegno di legge A.S. 812 del senatore Giacomo Caliendo (diffamazione a mezzo stampa), in particolare in merito alle sanzioni pecuniarie sostitutive del carcere e in materia di prescrizione, cliccare su http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40563.htm  

tel. ufficio 06-687.15.93     

casa 06-321.45.74     

cellulare 335-820.12.40     

NOTA 1

STATUTO DEL SCR – SINDACATO CRONISTI ROMANI con le modifiche varate dall’assemblea straordinaria dei soci il 12 dicembre 2003


https://www.sindacatocronisti.it/wordpress/statuto

Art 1 – E’ costituito il Sindacato cronisti romani con sede in Roma. Possono farne parte i giornalisti professionali iscritti all’INPGI e all’Associazione regionale di stampa, che svolgono in via continuativa l’attività giornalistica con almeno sei mesi di servizio ininterrotto per la cronaca e che prestano la loro opera presso i quotidiani locali, o i quotidiani pubblicati in altra città ma con pagine locali, o nelle agenzie quotidiane di stampa, e nelle emittenti radiotelevisive e nei mezzi di comunicazione multimediale, i quali attendono alle redazioni di cronaca.

Art 2 – Il Sindacato cronisti romani ha i seguenti scopi: difendere la libertà di stampa e il diritto all’informazione, tutelare gli interessi morali e materiali dei cronisti, promuovere la preparazione professionale degli iscritti e svolgere attività culturale adeguata alla dignità e al prestigio della categoria; assicurare la presenza dei cronisti nelle sedi qualificate e in tutti i momenti importanti della vita cittadina; mantenere i rapporti con gli enti amministrativi, politici e sindacali.


NOTA 2


STATUTO DELL’ASR – ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, MODIFICATO DALL’ VIII CONGRESSO

http://stamparomana.it/statuto/


COSTITUZIONE E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 1

1. L’Associazione Stampa Romana, con sede in Roma – continuatrice dell’Associazione della Stampa periodica italiana – è il sindacato unitario dei giornalisti che svolgono la professione a termini di legge e che risiedono o che svolgono la propria attività nel Lazio.

2. Devono essere iscritti nell’elenco dei “giornalisti professionali” quanti svolgano o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere – o, se pensionati, abbiano svolto – la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l’iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

3. Devono essere iscritti nell’elenco dei “giornalisti collaboratori” quanti svolgano attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.

4. L’iscrizione all’Associazione Stampa Romana è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

5. Aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), il sindacato unitario dei giornalisti italiani, della quale costituisce l’articolazione territoriale per il Lazio, e fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della Fnsi, tranne per quanto è regolato dal presente Statuto.


Art. 2

È compito dell’Associazione Stampa Romana, che si configura come associazione senza fini di lucro:

– difendere la libertà di informazione e il diritto dei cittadini al pluralismo, alla completezza e all’autonomia dalle fonti informative;

– difendere e tutelare la dignità della professione e del lavoro dei giornalisti, rivendicando la pluralità degli organi di informazione, la centralità delle redazioni e la titolarità del giornalista al libero accesso a tutte le fonti di notizie, secondo il dettato costituzionale e le esigenze della professione;

– favorire e rivendicare il diritto dei giornalisti a intervenire e partecipare, nelle rispettive aziende editoriali, alle decisioni per la formazione collegiale della testata, per la definizione dei rapporti con la proprietà, per la elaborazione ed il controllo dei dati che attengono alla comunicazione di notizie, per la piena indipendenza dal potere pubblico e dal potere privato;

– rivendicare in tutte le imprese per l’informazione e negli uffici stampa di enti pubblici e privati l’applicazione di leggi, contratti e ordinamenti che regolano l’esercizio dell’attività professionale anche aggiornando e valorizzando le funzioni dell’attività giornalistica, studiando e promuovendo nuove figure professionali e favorendo i necessari adeguamenti e adempimenti per il riconoscimento e l’accesso pieno e garantito alla professione giornalistica;

– garantire la tutela sindacale e gli interessi morali e materiali dei giornalisti e promuovere il benessere degli iscritti in attività, disoccupati, pensionati e delle loro famiglie;

– difendere e tutelare la trasparenza dell’informazione e la dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l’applicazione di un corretto rapporto tra pubblicità e informazione e per il rispetto delle incompatibilità deontologiche;

– promuovere una concreta attuazione del patto di solidarietà nei confronti di disoccupati, pensionati e precari anche con l’istituzione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione;

– perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti anche attraverso la Commissione per le pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/1992;

– favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi dell’Associazione;

– organizzare gruppi di lavoro con particolare attenzione alla formazione e alla informazione dei quadri sindacali e dei Comitati di Redazione per i quali, periodicamente, potranno anche essere organizzati appositi seminari;

– creare un apposito “coordinamento” con tutti gli organismi territoriali di categoria e i settori interessati all’erogazione dei servizi, per il raggiungimento della massima efficienza e trasparenza: Ordine, Inpgi, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

     

                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  

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