{"id":750,"date":"2004-03-31T00:00:00","date_gmt":"2004-03-30T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2004\/03\/31\/la-difesa-del-segreto-professionale\/"},"modified":"2020-08-26T00:52:12","modified_gmt":"2020-08-25T22:52:12","slug":"la-difesa-del-segreto-professionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2004\/03\/31\/la-difesa-del-segreto-professionale\/","title":{"rendered":"LA DIFESA DEL SEGRETO PROFESSIONALE"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>3 Minute, 0 Second                <\/div>\n\n            <\/div><p>Il Parlamento, il governo, le istituzioni, il mondo della politica hanno un asso nella manica per testimoniare non soltanto a chiacchiere la loro indignazione contro l&#8217;ingiustificata e illegittima persecuzione giudiziaria nei confronti dei giornalisti allo scopo di obbligarli a tradire la coscienza professionale e a rivelare le fonti di informazione. Una continua intimidazione, ancor peggio dei tempi passati, e condotta con violenze da Stato di polizia: intercettazioni telefoniche, pesanti interrogatori, perquisizioni domiciliari, sequestro degli strumenti di lavoro, addebiti di reati con evidenti forzature dei codici. All&#8217;esame della Camera figura un provvedimento in difesa del segreto professionale che raccoglie lo spirito e la lettera di una proposta formulata dall&#8217;Unione nazionale cronisti italiani e dal Sindacato cronisti romani. Un proposta, che, se approvato tempestivamente da tutte le forze politiche (che oggi si dicono solidali con i giornalisti), costituirebbe una prima concreta misura a tutela del segreto contro tutti i pretesti per affossarlo. Si tratta di emendare l&#8217;art. 200 del Codice di procedura penale che, a differenza del trattamento riservato ai medici, agli avvocati e alle levatrici, riconosce con riserve mentali e giuridiche il segreto dei giornalisti e offre alibi alle campagne intimidatorie come quella condotta da anni dalla Procura della Repubblica di Roma.<br \/>\nLa proposta \u00e8 contenuta in ddl e in un emendamento a un provvedimento di disciplina della diffamazione a mezzo stampa ed \u00e8 attualmente all&#8217;esame della commissione giustizia della Camera. Le relazioni esplicative sono il frutto delle indicazioni dei cronisti. Il segreto professionale dei giornalisti \u00e8 riconosciuto dall&#8217;art. 2 della legge 69 del 1963 sull&#8217;Ordine e tutelato dalla raccomandazione n. 7 dell&#8217;8 marzo del 2000 emessa dal comitato dei ministri del Consiglio d&#8217;Europa. Il suo valore le sua forza sono dimezzati, se non addirittura, cancellati dall&#8217;art. 200 del Codice di procedura penale, nato con la riforma dello stesso Codice in aperta contraddizione con la legge, la giurisprudenza e le sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale.<br \/>\nPeraltro, l&#8217;art. 200 del Cpp lo prevede ambiguamente nella forma, ma in pratica non lo rispetta, consegnandolo alla discrezione, e nei fatti all&#8217;arbitrio, del magistrato. Non da oggi gli effetti sono dirompenti per l&#8217;autonomia e la professionalit\u00e0 del giornalista. Viene penalizzato il diritto-dovere di cronaca e criminalizzato il cronista per obbligarlo a rivelare le fonti d&#8217;informazione (gli addebiti di reati vanno dalla &#8220;violazione del segreto istruttorio in concorso con pubblico ufficiale&#8221; alla &#8220;pubblicazione arbitraria di un atto relativo a procedimento penale&#8221;, come nei recenti casi delle croniste del Corriere della Sera e di Repubblica che hanno suscitato scalpore e una serie di interrogazioni parlamentari, perch\u00e9 bacchettate su atti di dominio pubblico.<br \/>\nPer riscattare il segreto professionale dei giornalisti e per restituire peso e valore a un essenziale requisito informativo ricreando parit\u00e0 di condizioni e di opportunit\u00e0 con le altre categorie professionali alle quali \u00e8 garantito senza riserve mentali e giuridiche, diventa necessario un intervento risanatore con una misura che riveda, emendi e ridimensioni le caratteristiche e le garanzie del comma 3 dell&#8217;art. 200 del Cpp. Il nuovo 3 comma potrebbe cos\u00ec recitare &#8221; le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti nell&#8217;albo professionale, relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell&#8217;esercizio della loro professione&#8221;. Il resto del terzo comma, che affidava la validit\u00e0 del segreto professionale alla discrezione dei magistrati, \u00e8 totalmente cancellato.<br \/>\nUna soluzione che sembra un po&#8217; come quella dell&#8217;uovo di Colombo, eppure, se attuata, sgombererebbe il campo da pregiudizi e pretesti nei confronti della dignit\u00e0 del diritto-dovere di cronaca e consiglierebbe la magistratura a percorrere i propri territori nella caccia alle gole profonde.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Parlamento, il governo, le istituzioni, il mondo della politica hanno un asso nella manica per testimoniare non soltanto a chiacchiere la loro indignazione contro l&#8217;ingiustificata e illegittima persecuzione giudiziaria nei confronti dei giornalisti allo scopo di obbligarli a tradire la coscienza professionale e a rivelare le fonti di informazione. 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