{"id":742,"date":"2003-03-05T00:00:00","date_gmt":"2003-03-04T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2003\/03\/05\/i-cronisti-per-la-riforma-del-reato-di-diffamazione\/"},"modified":"2020-08-26T00:52:13","modified_gmt":"2020-08-25T22:52:13","slug":"i-cronisti-per-la-riforma-del-reato-di-diffamazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2003\/03\/05\/i-cronisti-per-la-riforma-del-reato-di-diffamazione\/","title":{"rendered":"I CRONISTI PER LA RIFORMA DEL REATO DI DIFFAMAZIONE"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>2 Minute, 47 Second                <\/div>\n\n            <\/div><p>Sono due legislature che la commissione giustizia della Camera discute senza costrutto una serie di progetti di ogni parte politica sulla riforma delle norme del reato di diffamazione a mezzo stampa. A parole, i parlamentari riconoscono l&#8217;esigenza di tutelare, senza pregiudizi e riserve mentali, il diritto-dovere di cronaca contro le querele facili e l&#8217;importanza di mettere il giornalista al riparo dalle interferenze a scapito della libert\u00e0 di espressione e di critica. Nei fatti, traspare la deformazione culturale del sistema dei poteri che aspira a spargere polvere di conformismo sull&#8217;informazione e a mantenere il controllo delle regole del gioco con l&#8217;arma dell&#8217;intimidazione (appunto le querele facili e norme capestro contro il segreto professionale ecc.) e con la stretta marcatura delle fonti di informazione (veline e conferenze-stampa a getto continuo e a senso unico, abuso di segreti, reticenze ingiustificate, smentite fasulle ecc.).<\/p>\n<p>Per contribuire a rimuovere una situazione di stallo, l&#8217;Unione nazionale cronisti italiani ha inviato un pacchetto di proposte al ministro della giustizia, Castelli, che tempo addietro sembrava interessato a intervenire, e alla II commissione giustizia della Camera, ricordando che i cronisti, per la loro specifica attivit\u00e0, sono i pi\u00f9 direttamente coinvolti nei rapporti con l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria e i pi\u00f9 esposti ai rischi di querele, di comunicazioni giudiziarie e di cause per risarcimento danni con grave nocumento per il loro mestiere.<br \/>\n1) La responsabilit\u00e0 penale del direttore responsabile solo quando non si conosca l&#8217;autore dell&#8217;articolo in contestazione, fatti salvi gli obblighi derivati dalle leggi sulla stampa e sulla professione giornalistica, e le responsabilit\u00e0 conseguenti i patti contrattuali<br \/>\n2) Rettifica come condizione pregiudiziale alla richiesta di risarcimento danni con tempi di pubblicazione compatibili con i necessari controlli sulla veridicit\u00e0 della smentita e delle precisazioni richieste<br \/>\n3) il diritto al risarcimento del danno va prescritto entro tre mesi per evitare un uso strumentale del ricorso all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria<br \/>\n4) a scanso di possibili suggestioni liberticide in casi di circostanze eccezionali di ordine pubblico, rimanga facoltativa e straordinaria la pena accessoria dell&#8217;interdizione temporale dall&#8217;esercizio della professione (in oltre 50 anni di democrazia i casi di interdizione si contano sulle dita di una mano)<br \/>\n5) emendamento del comma 3 dell&#8217;articolo 200 del Codice di procedura penale sul segreto professionale (tutelato dalla legge sull&#8217;Ordine e dal Consiglio d&#8217;Europa) affinch\u00e8 le disposizioni di totale riconoscimento e tutela, previste dai commi 1 e 2 per medici, avvocati e levatrici, siano estese anche ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti<br \/>\n6) divieto di perquisizioni, sequestri, interrogatori, fermi di polizia, intercettazioni telefoniche nei confronti dei giornalisti, in particolare se finalizzate all&#8217;individuazione delle fonti di informazione ritenute responsabili di fuga di notizie<br \/>\n7) esclusione della corresponsabilit\u00e0 dei giornalisti nelle violazioni dei segreti di indagini, di ufficio ecc. provocate da terzi specie se ignoti<br \/>\n8) riconoscimento del prevalente interesse pubblico del diritto di informazione al fine della completezza e comprensione della notizia rispetto al diritto del singolo quando non si ledano i dati sensibili della privacy<br \/>\n9) garanzie per il diritto del giornalista all&#8217;accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni con modifica all&#8217;art. 23 della legga 7 agosto 1990, n 241 (estensione del diritto anche nei confronti di gestori di pubblici esercizi e di soggetti partecipati da capitale pubblico) e con modifiche al Dpr 27 giugno 1992, n. 352 (riconoscimento dell&#8217;essenzialit\u00e0 dell&#8217;informazione, di un interesse qualificato e legittimazione della funzione del giornalista con immediato diritto di accesso in via informale).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono due legislature che la commissione giustizia della Camera discute senza costrutto una serie di progetti di ogni parte politica sulla riforma delle norme del reato di diffamazione a mezzo stampa. 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