{"id":20,"date":"2018-11-19T16:03:40","date_gmt":"2018-11-19T15:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2018\/11\/19\/la-sentenza-decalogo-della-cassazione-sul-diritto-di-cronaca\/"},"modified":"2020-08-20T15:37:56","modified_gmt":"2020-08-20T13:37:56","slug":"la-sentenza-decalogo-della-cassazione-sul-diritto-di-cronaca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2018\/11\/19\/la-sentenza-decalogo-della-cassazione-sul-diritto-di-cronaca\/","title":{"rendered":"Cassazione: &#8220;decalogo&#8221; sul Diritto di cronaca"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>4 Minute, 26 Second                <\/div>\n\n            <\/div><p style=\"font-weight: 400;\"><strong>(Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259)<\/strong><\/p>\n<p><em>(omissis)<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il diritto di stampa (cio\u00e8 la libert\u00e0 di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell\u2019art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, \u00e8 legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">1) utilit\u00e0 sociale dell\u2019informazione;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">2) verit\u00e0 (oggettiva o anche soltanto putativa purch\u00e9, in quest\u2019ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">3) forma \u201ccivile\u201d della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cio\u00e8 non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettivit\u00e0 almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignit\u00e0 cui ha sempre diritto anche la pi\u00f9 riprovevole delle persone, s\u00ec da non essere mai consentita l\u2019offesa triviale o irridente i pi\u00f9 umani sentimenti.<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\">&#8211; La verit\u00e0 dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non \u00e8 rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 tale se \u00e8 \u201cmezza verit\u00e0\u201d (o comunque, verit\u00e0 incompleta): quest\u2019ultima, anzi, \u00e8 pi\u00f9 pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la pi\u00f9 chiara assunzione di responsabilit\u00e0 (e, correlativamente, per la pi\u00f9 facile possibilit\u00e0 di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a s\u00e9 un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero s\u00ec, ma incompleto. La verit\u00e0 incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">&#8211; La forma della critica non \u00e8 civile, non soltanto quando \u00e8 eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenit\u00e0 e di obiettivit\u00e0 o, comunque, calpesta quel minimo di dignit\u00e0 cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non \u00e8 improntata a leale chiarezza. E ci\u00f2 perch\u00e9 soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l\u2019insorgere del senso di responsabilit\u00e0 che deve sempre accompagnare la sua attivit\u00e0 e, nel danneggiato, la possibilit\u00e0 di difendersi mediante adeguate smentite nonch\u00e9 la previsione di ricorrere con successo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza \u00e8 pi\u00f9 pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non pu\u00f2 rimanere privo di sanzione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilit\u00e0 che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre &#8211; con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato &#8211; ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):<\/p>\n<p>a) al sottinteso sapiente: cio\u00e8 all\u2019uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le pi\u00f9 varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intender\u00e0 o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente pi\u00f9 sfavorevole &#8211; se non apertamente offensivo &#8211; nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il pi\u00f9 sottile e insidioso di tali espedienti \u00e8 il racchiudere determinate parole tra virgolette, all\u2019evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;<\/p>\n<p>b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cio\u00e8 da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch\u2019essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l\u2019affermazione il furto \u00e8 sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;<\/p>\n<p>c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all\u2019artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perch\u00e9 insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i pi\u00f9 superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ci\u00f2 che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l\u2019uso del punto esclamativo &#8211; anche l\u00e0 ove di solito non viene messo &#8211; o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, \u201cnotevole\u201d, \u201cimpressionante\u201d, \u201cstrano\u201d, \u201cnon chiaro\u201d d) alle vere e proprie insinuazioni anche se pi\u00f9 o meno velate (la pi\u00f9 tipica delle quali \u00e8 certamente quella secondo cui \u201cnon si pu\u00f2 escludere che &#8230; \u201c riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte cass. 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