{"id":2,"date":"2018-11-03T22:10:51","date_gmt":"2018-11-03T21:10:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2018\/11\/03\/statuto\/"},"modified":"2018-11-03T22:10:51","modified_gmt":"2018-11-03T21:10:51","slug":"statuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2018\/11\/03\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>9 Minute, 23 Second                <\/div>\n\n            <\/div><p><strong>Statuto del Sindacato Cronisti Romani<\/strong><\/p>\n<p><em>Con le modifiche varate dall\u2019assemblea straordinaria dei soci il 12 dicembre 2003<\/em><\/p>\n<p>Art 1 &#8211; E\u2019 costituito il Sindacato cronisti romani con sede in Roma. Possono farne parte i giornalisti professionali iscritti all\u2019INPGI e all\u2019Associazione regionale di stampa, che svolgono in via continuativa l\u2019attivit\u00e0 giornalistica con almeno sei mesi di servizio ininterrotto per la cronaca e che prestano la loro opera presso i quotidiani locali, o i quotidiani pubblicati in altra citt\u00e0 ma con pagine locali, o nelle agenzie quotidiane di stampa, e nelle emittenti radiotelevisive e nei mezzi di comunicazione multimediale, i quali attendono alle redazioni di cronaca.<\/p>\n<p>Art 2 &#8211; Il Sindacato cronisti romani ha i seguenti scopi: difendere la libert\u00e0 di stampa e il diritto all\u2019informazione, tutelare gli interessi morali e materiali dei cronisti, promuovere la preparazione professionale degli iscritti e svolgere attivit\u00e0 culturale adeguata alla dignit\u00e0 e al prestigio della categoria; assicurare la presenza dei cronisti nelle sedi qualificate e in tutti i momenti importanti della vita cittadina; mantenere i rapporti con gli enti amministrativi, politici e sindacali.<\/p>\n<p>Art 3 &#8211; Al fine di meglio garantire la presenza dei cronisti nei luoghi dove essi svolgono la loro attivit\u00e0, \u00e8 consentita la costituzione dei Gruppi con le modalit\u00e0 previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.<\/p>\n<p>Art 4 &#8211; I soci possono essere: a) effettivi b) a vita c) onorari. Sono soci effettivi i giornalisti professionale di cui all\u2019art. 1. Sono soci effettivi a vita i cronisti con un\u2019anzianit\u00e0 di iscrizione al Sindacato di almeno 15 anni, essi hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono soci onorari coloro che abbiano acquisito speciali benemerenze verso il Sindacato e la categoria dei cronisti; essi sono nominati dall\u2019assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio direttivo; i soci onorari non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.<\/p>\n<p>Art 5 &#8211; L\u2019ammissione a socio \u00e8 deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell\u2019interessato. Per i corrispondenti appartenenti a redazioni romane di giornali e di testate radiotv e multimediali aventi sede in altre citt\u00e0, una commissione nominata dal Consiglio direttivo accerter\u00e0 rigorosamente il loro impegno prevalente nella cronaca. Le domande di iscrizione saranno presentate dall\u2019aspirante socio su apposito modulo riempito e sottoscritto dall\u2019aspirante stesso e controfirmato da due soci presentatori. L\u2019ammissione a socio decorre dal primo giorno del mese seguente a quello in cui \u00e8 stata deliberata. Contro il rifiuto di ammissione \u00e8 consentito ricorso, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri dell\u2019Associazione della stampa romana.<\/p>\n<p>Art 6 &#8211; La decadenza da socio \u00e8 deliberata dal Consiglio direttivo. L\u2019interessato, entro 15 giorni dall\u2019avvenuta notifica, potr\u00e0 presentare ricorso al Collegio dei probiviri dell\u2019Associazione della stampa romana.<\/p>\n<p>Art 7 &#8211; I soci effettivi e a vita sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e di una quota mensile stabilita \u2013su proposta del Consiglio direttivo- dall\u2019assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione di bilancio. Tutti i soci hanno diritto di voto per l\u2019approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sindacato. Il diritto di voto non pu\u00f2 essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita sindacale. I soci disoccupati non sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Uguale trattamento \u00e8 riservato ai soci pensionati che abbiano cessato l\u2019attivit\u00e0 giornalistica. Sar\u00e0 considerato dimissionario il socio che al 31 dicembre di ogni anno non sar\u00e0 in regola con il pagamento delle quote sociali, sempre che l\u2019inadempienza non sia dovuta a motivi eccezionali. I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto.<\/p>\n<p>Art 8 &#8211; Il socio che si renda responsabile di gravi violazioni di principi fondamentali dell\u2019etica professionale pu\u00f2 essere diffidato, ammonito, censurato, sospeso o radiato dall\u2019elenco dei soci su delibera del Consiglio direttivo dopo una relazione di due consiglieri istruttori incaricati dal Consiglio stesso di accertare la fondatezza dei fatti e di ascoltare il socio interessato. Contro la delibera del Consiglio direttivo il socio potr\u00e0 ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei probiviri dell\u2019Associazione della stampa romana alla quale il Consiglio direttivo fornir\u00e0 il testo della delibera e i motivi che l\u2019hanno provocata. In caso di mancato accoglimento del ricorso il socio potr\u00e0 ricorrere in appello al Collegio nazionale dei probiviri della FNSI.<\/p>\n<p>Art 9 &#8211; Le risorse economiche del Sindacato cronisti sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi: donazioni e lasciti; rimborsi; attivit\u00e0 marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. E\u2019 vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.<\/p>\n<p>Art 10 &#8211; L\u2019anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall\u2019assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede del Sindacato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.<\/p>\n<p>Art 11 &#8211; Gli organi del Sindacato restano in carica 4 anni. Sono deliberanti le assemblee generali, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Sindaci. E\u2019 consultivo il Consiglio generale.<\/p>\n<p>Art 12 &#8211; Il Consiglio direttivo si compone: a) del Presidente b) di 12 Consiglieri c) di un delegato per ogni gruppo di specializzazione riconosciuto dal Sindacato. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Segretario generale, il Consigliere amministratore e il Consigliere incaricato dei collegamenti sindacali con l\u2019Associazione della stampa romana. Quest\u2019ultimo, in base alle indicazioni del Consiglio direttivo, elabora in collegamento con l\u2019Associazione della stampa romana e con l\u2019UNCI le linee della politica sindacale.<\/p>\n<p>Art 13 &#8211; Il Presidente ha la rappresentanza del Sindacato nei rapporti esterni e verso tutte le organizzazioni della categoria giornalistica. Egli \u00e8 altres\u00ec il garante dell\u2019unit\u00e0 della categoria e dell\u2019apartiticit\u00e0 del Sindacato cronisti.<\/p>\n<p>Art 14 &#8211; Il Segretario generale ha la rappresentanza legale, in ogni sede, del Sindacato. Promuove, coordina, d\u00e0 impulso su mandato del Consiglio direttivo a tutte quelle attivit\u00e0 del Sindacato indispensabili per la realizzazione degli scopi sociali. Il Segretario generale tiene aggiornato l\u2019elenco dei soci, vigila sul funzionamento della segreteria nonch\u00e9 sulla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee.<\/p>\n<p>Art 15 &#8211; Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario e quando due Consiglieri ne facciano motivata richiesta per iscritto. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni: 1) presiede all\u2019andamento del Sindacato assumendo tutte le necessarie iniziative; 2) decide sulla convocazione delle assemblee e ne fissa la data e l\u2019ordine del giorno; 3) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da far approvare all\u2019assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile; 4) propone all\u2019assemblea i contributi a carico dei soci; 5) provvede alle riscossioni e alle spese ordinarie e straordinarie; 6) nomina il personale stipendiato entro i limiti di bilancio; 7) amministra il patrimonio sociale.<\/p>\n<p>Art 16 &#8211; Tutti i componenti degli organi direttivi del Sindacato che tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni regolarmente indette saranno considerati dimissionari. Essi saranno sostituiti, fino a un massimo di tre componenti per il Consiglio direttivo e di due per il Collegio dei revisori dei conti, di cui uno supplente, da quei soci candidati alle elezioni che seguono nella graduatoria dei voti. In caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi altro motivo di un maggior numero di componenti degli organi direttivi, dovranno essere indette entro due mesi nuove elezioni suppletive, per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei revisori dei conti.<\/p>\n<p>Art 17 &#8211; Il Collegio dei revisori dei conti \u00e8 composto di tre membri effettivi e di due supplenti, secondo la graduatoria dei voti riportati. Il Collegio \u00e8 presieduto dal revisore dei conti che ha riportato il maggior numero di voti. Ha il compito di esaminare i bilanci e i rendiconti, di vigilare sull\u2019andamento della contabilit\u00e0, di eseguire ispezioni e verifiche ai libri contabili ogni volta che lo ritenga opportuno. Sullo stato della contabilit\u00e0 riferisce con una relazione all\u2019assemblea annuale.<\/p>\n<p>Art 18 &#8211; Il Consiglio generale \u00e8 organo consultivo del Sindacato. Ne fanno parte il Presidente del Sindacato, il Segretario generale, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, i Capicronisti soci del Sindacato. Esso si riunisce su convocazione del Presidente del Sindacato ogni qualvolta questi ritenga di dover sottoporre all\u2019esame di una pi\u00f9 vasta rappresentanza dei soci particolari questioni o iniziative che, pur essendo di competenza del Consiglio direttivo, meritino una pi\u00f9 approfondita considerazione.<\/p>\n<p>Art 19 &#8211; L\u2019assemblea generale dei soci \u00e8 composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa \u00e8 convocata dal Presidente del Sindacato in conformit\u00e0 con la delibera adotta dal Consiglio direttivo a norma dell\u2019art 13. L\u2019assemblea \u00e8 ordinaria e straordinaria. L\u2019assemblea ordinaria si riunisce una volta l\u2019anno entro il mese di aprile per l\u2019approvazione dei bilanci e per trattare i temi all\u2019ordine del giorno. In prima convocazione l\u2019assemblea \u00e8 valida se \u00e8 presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. L\u2019assemblea ordinaria si riunisce altres\u00ec ogni quattro\u00a0anni per indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Nomina il seggio elettorale. L\u2019assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un sesto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo: L\u2019assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validit\u00e0 prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all\u2019albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell\u2019assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicit\u00e0 mediante affissione all\u2019albo della sede del relativo verbale.<\/p>\n<p>Art 20 \u2013 Sono elettori ed eleggibili i soci effettivi e a vita purch\u00e8 siano in regola col pagamento delle quote sociali. Non sono consentite deleghe. Le elezioni si fanno a scrutinio segreto mediante le seguenti schede, una per l\u2019elezione del Presidente, una per l\u2019elezione del Consiglio direttivo e una per l\u2019elezione del Collegio dei revisori dei conti. Sono proclamati eletti i soci che, nelle rispettive cariche, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parit\u00e0 \u00e8 proclamato eletto il socio con maggiore anzianit\u00e0 di iscrizione al Sindacato cronisti romani e in caso di pari anzianit\u00e0 di iscrizione il socio con maggiore anzianit\u00e0 anagrafica. Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.<\/p>\n<p>Art 21 \u2013 Le modifiche al presente statuto \u2013 su proposta del Consiglio direttivo \u2013 debbono essere approvate da almeno due terzi dei soci, presenti all\u2019assemblea straordinaria appositamente convocata.<\/p>\n<p>Art 22 \u2013 Lo scioglimento del Sindacato \u00e8 deliberato dall\u2019assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell\u2019ente deve essere devoluto ad associazione con finalit\u00e0 analoghe o per fini di pubblica utilit\u00e0, sentito l\u2019organismo di controllo di cui all\u2019art 3, comma 190 della legge 23\/12\/96, n. 662.<\/p>\n<p>Art 23 \u2013 Il presente statuto entra in vigore a seguito della ratifica dell\u2019Associazione della stampa romana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Statuto del Sindacato Cronisti Romani Con le modifiche varate dall\u2019assemblea straordinaria dei soci il 12 dicembre 2003 Art 1 &#8211; E\u2019 costituito il Sindacato cronisti romani con sede in Roma. Possono farne parte i giornalisti professionali iscritti all\u2019INPGI e all\u2019Associazione regionale di stampa, che svolgono in via continuativa l\u2019attivit\u00e0 giornalistica con almeno sei mesi di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-2","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-statutoscr"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}