{"id":145,"date":"2019-07-27T20:33:00","date_gmt":"2019-07-27T18:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2019\/07\/27\/diritto-all-oblio-anche-per-i-dati-che-rendono-identificabile-una-persona\/"},"modified":"2020-08-20T19:24:35","modified_gmt":"2020-08-20T17:24:35","slug":"diritto-all-oblio-anche-per-i-dati-che-rendono-identificabile-una-persona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2019\/07\/27\/diritto-all-oblio-anche-per-i-dati-che-rendono-identificabile-una-persona\/","title":{"rendered":"Diritto all\u2019obl\u00eco anche per i dati che rendono identificabile una persona"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>11 Minute, 8 Second                <\/div>\n\n            <\/div><p><strong>di Pierluigi Franz<\/strong><\/p>\n<p>Il diritto all&#8217;oblio pu\u00f2 essere invocato &#8211; in casi particolari &#8211; anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell&#8217;interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta. E&#8217; il principio che ha fissato il Garante decidendo sul reclamo di un professionista che aveva richiesto invano a Google la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile on line digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa. La Url faceva riferimento ad una notizia non pi\u00f9 attuale e non aggiornata, relativa ad un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima, riguardo al quale era poi per\u00f2 intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. La permanenza in rete della notizia rappresentava, ad avviso dell&#8217;interessato, un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione.<\/p>\n<p>Alla richiesta dell&#8217;interessato di rimuovere l&#8217;Url contestata, Google aveva opposto rifiuto sostenendo che fosse inammissibile una richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, sulla base di quelli che riteneva essere i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Ue nella Sentenza \u201cGoogle Spain\u201d. L&#8217;interessato si era dunque rivolto al Garante, non senza aver prima tentato, anche qui invano, di far rimuovere la Url dal sito sul quale era stato pubblicato l&#8217;articolo. Diversamente da Google, l&#8217;Autorit\u00e0 &#8211; in tale specifica circostanza &#8211; ha ritenuto fondata la richiesta del professionista. Il Garante &#8211; sulla base del Regolamento europeo che definisce dato personale \u201cqualsiasi informazione riguardante una persona fisica indentificata o identificabile\u201d ha concluso che l&#8217;Url che riportava la qualifica di Presidente di quella determinata cooperativa, si riferiva in maniera inequivocabile alla persona del reclamante &#8211; visto che quest&#8217;ultimo rivestiva quella carica da moltissimi anni, tanto da essere ormai, specie nell&#8217;ambito della realt\u00e0 di riferimento, univocamente messo in correlazione con essa. Per altro verso, l&#8217;articolo contestato risultava risalente nel tempo e riguardava un procedimento penale che era stato poi definito con una sentenza di assoluzione. E, di conseguenza, ha sottolineato il Garante, il pregiudizio subito dall&#8217;interessato dalla reperibilit\u00e0 sul web della Url in questione non poteva ritenersi bilanciato da un interesse della collettivit\u00e0 a conoscere informazioni che risultavano inesatte e non aggiornate alla luce degli sviluppi procedimentali avuti poi dalla vicenda.<\/p>\n<p>Il Garante Privacy ha dunque ingiunto a Google di rimuovere l&#8217;Url e di comunicare entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.garanteprivacy.it%2Fweb%2Fguest%2Fhome%2Fdocweb%2F-%2Fdocweb-display%2Fdocweb%2F9124499&amp;e=8a11e804&amp;h=4023747b&amp;f=n&amp;p=y\" id=\"LPNoLP335847\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9124499<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n[doc. web n. 9124401]\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.garanteprivacy.it%2Fweb%2Fguest%2Fhome%2Fdocweb%2F-%2Fdocweb-display%2Fdocweb%2F9124401&amp;e=8a11e804&amp;h=c0fc9f8a&amp;f=n&amp;p=y\" id=\"LPNoLP665869\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9124401<\/a>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span><em> <\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>Provvedimento del 20 giugno 2019<\/b><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>Registro dei provvedimenti<\/b><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>n. 144 del 20 giugno 2019<\/b><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTO il &nbsp;Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, \u201cRegolamento\u201d);<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016\/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito \u201cCodice\u201d);<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTO il reclamo presentato al Garante in data 19 giugno 2018, ai sensi dell\u2019art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. XX, \u00abin proprio e nella qualit\u00e0 di Presidente della Cooperativa XX\u00bb ha chiesto di ordinare a Google LLC di bloccare un URL ivi indicato \u00abdalle versioni europee dei risultati di ricerca relativi alla query correlate al nome \u201cXX\/Cooperativa XX\u201d\u00bb e al nome \u201cPresidente della Cooperativa XX\u201d in quanto rinviante ad una vicenda giudiziaria conclusasi a suo favore con sentenza di assoluzione definitiva \u00abper tutti i capi di imputazione, con formula piena ai sensi dell\u2019art. 530 cp.p.\u00bb;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>CONSIDERATO che l\u2019interessato ha, in particolare, rappresentato:<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 &nbsp;di aver gi\u00e0 chiesto e ottenuto da Google LLC la rimozione degli URL relativi ai risultati delle ricerche correlate al nome \u201cXX\u201d rifiutandosi tuttavia la Societ\u00e0 di rimuoverne uno, reperibile digitando non il proprio nominativo ma il riferimento alla propria qualifica di Presidente della Cooperativa&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>XX<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 &nbsp;di essere pienamente legittimato a chiedere, in base all\u2019art. 17 del Regolamento, la rimozione anche di tale URL, considerato che la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali trova applicazione nei confronti dei soggetti identificati e\/o identificabili (ai sensi del combinato disposto del Considerando 26 e dell\u2019art.4 del Regolamento) ed essendo egli stesso, direttamente ed inequivocabilmente, identificabile quale presidente della Cooperativa nella quale svolge da anni, la sua attivit\u00e0 lavorativa;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 &nbsp;di aver diritto alla deindicizzazione dell\u2019URL contestata essendo quest\u2019ultima riferita ad una notizia non pi\u00f9 attuale (\u00abrisalente a fatti \u2013rinvio a giudizio \u2013 avvenuti pi\u00f9 di dieci [anni] fa\u00bb) e non aggiornata (essendo sopravvenuta una sentenza definitiva di assoluzione nel 2015), la cui permanenza in rete rappresenta fonte di un gravissimo, attuale e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione personale;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTA la nota del 26 novembre 2018 con la quale l\u2019Autorit\u00e0 ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell\u2019atto di reclamo.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTA la nota del 11 dicembre 2018 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX ed XX, ha sostenuto:<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 &nbsp;l\u2019inammissibilit\u00e0 del reclamo presentato nell\u2019interesse della Cooperativa, trovando applicazione il Regolamento solo con riferimento alle persone fisiche;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 &nbsp;l\u2019inammissibilit\u00e0 della richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, alla luce dei principi formulati nella sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131\/12) e successivamente precisati dal WP Art. 29 \u2013 Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite \u201cLinee Guida\u201d adottate il 26 novembre 2014.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTA la nota di replica dell\u201911 dicembre 2018 con cui l\u2019interessato ha ribadito la propria richiesta sul presupposto che, in base al combinato disposto del considerando 26 e dell\u2019art. 4 del Regolamento, la disciplina trova applicazione con riferimento a persone identificate e\/o identificabili, quali sono quelli relativi alla sua persona individuata attraverso il riferimento alla carica rivestita, e che, in base all\u2019art. 5 del Regolamento, i dati personali trattati devono essere esatti e aggiornati;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTA altres\u00ec la nota integrativa del reclamante del 7 marzo 2019 con cui ha reso noto di aver formulato analoga richiesta di deindicizzazione al sito web www&#8230;., sul quale \u00e8 pubblicato l\u2019articolo oggetto di contestazione, mediante tre diverse comunicazioni (del 28 maggio, 13 giugno e 21 luglio 2018), rimaste prive di riscontro.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTE le richieste formulate dal Garante in data 12 marzo e 5 aprile 2019 al predetto sito web, utilizzando i recapiti allo stato reperibili, rimaste prive di riscontro risultando \u201csconosciuto\u201d il destinatario.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>CONSIDERATO, preliminarmente, che:<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 come comunicato da Google alle Autorit\u00e0 di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all\u2019utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della societ\u00e0 resistente risulta pertanto fondata sull\u2019applicazione dell\u2019art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la societ\u00e0 risulta stabilita all&#8217;interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131\/12).<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>RILEVATO che l\u2019URL oggetto di reclamo:<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 risulta risalente nel tempo (2012) e relativo ad un procedimento penale che si \u00e8 definito con una sentenza definitiva di assoluzione del reclamante, come da questi documentato;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u2500 si riferisce inequivocabilmente alla persona del reclamante stante il fatto che quest\u2019ultimo riveste la carica di presidente della Cooperativa da molti anni e come tale \u00e8 ampiamente conosciuto;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>RILEVATO altres\u00ec che l\u2019interessato, allo stato, si trova nell\u2019impossibilit\u00e0 di vedere riconosciuti i suoi diritti, stante la riscontrata oggettiva impossibilit\u00e0 di rivolgersi al sito-fonte sul quale \u00e8 pubblicata la notizia non aggiornata;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>CONSIDERATO che il principio \u2500 indicato nella sentenza della Corte di Giustizia (causa C-131\/12) e nelle Linee Guida WP Art. 29 sopra citate e richiamato da Google nel respingere la richiesta del reclamante\u2500 secondo il quale \u00abil gestore di un motore di ricerca \u00e8 obbligato a sopprimere dall\u2019elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona\u00bb deve tenere conto delle disposizioni normative intervenute successivamente e in particolare dell\u2019art. 21 del Regolamento in base al quale \u00abl&#8217;interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)\u2026. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l&#8217;esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libert\u00e0 dell&#8217;interessato oppure per l&#8217;accertamento, l&#8217;esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>RILEVATO che:<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>nel caso di specie il risultato della ricerca effettuata tramite riferimento alla carica rivestita dal reclamante costituisce un trattamento di dati personali relativo a quest\u2019ultimo, tenuto conto della definizione di \u201cdato personale\u201d fornita dall\u2019art 4 del Regolamento (\u00abqualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (\u00abinteressato\u00bb); si considera identificabile la persona fisica che pu\u00f2 essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all&#8217;ubicazione, un identificativo online o a uno o pi\u00f9 elementi caratteristici della sua identit\u00e0 fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale\u00bb);<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>in questo caso specifico gli \u201celementi caratteristici dell\u2019identit\u00e0 culturale e sociale dell\u2019interessato\u201d, definiti attraverso la qualifica di \u201cPresidente della Cooperativa\u201d, determinano di fatto un\u2019identificazione del reclamante con la Cooperativa stessa, atteso il ruolo di primo piano avuto dal medesimo sin dall\u2019avvio delle attivit\u00e0 della struttura, di cui risulta averne sottoscritto lo statuto, e considerato altres\u00ec l\u2019ambito territorialmente circoscritto di operativit\u00e0 della stessa;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>la peculiarit\u00e0 della situazione rappresentata dal reclamante \u00e8 degna di essere presa in considerazione, atteso che l\u2019URL in questione risulta l\u2019unico riferimento non aggiornato alla vicenda, avendo Google la rimosso tutti gli altri aventi contenuto analogo;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>il titolare non ha rappresentato \u201cmotivi legittimi cogenti\u201d per procedere ulteriormente al trattamento dei dati del reclamante nei termini descritti e che, per altro verso, il pregiudizio subito dal reclamante dalla reperibilit\u00e0, attraverso il predetto dato, dell\u2019URL in questione non pu\u00f2 ritenersi bilanciato da un interesse della collettivit\u00e0 a conoscere informazioni che risultano inesatte e non aggiornate (in contrasto con l\u2019art. 5 del Regolamento), alla luce degli sviluppi procedimentali avuti dalla vicenda.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>RITENUTO di dover pertanto valutare il reclamo fondato, alla luce degli artt. 17, comma 1 lett. c e 21, comma 1, del Regolamento, e di dover, per l\u2019effetto, ingiungere a Google di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l\u2019URL indicato nell&#8217;atto introduttivo quale risultato di ricerca reperibili in associazione al dato \u201cPresidente Cooperativa XX\/Presidente XX\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, pu\u00f2 trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all\u2019art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTA la documentazione in atti;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell\u2019art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>RELATORE la prof.ssa Licia Califano;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>TUTTO CI\u00d2 PREMESSO IL GARANTE<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>ai sensi dell&#8217;art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, dichiara il reclamo fondato e, per l\u2019effetto, alla luce degli artt. 17, comma 1 lett. c e 21, comma 1, del Regolamento medesimo, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l\u2019URL indicato nell&#8217;atto di reclamo quale risultato di ricerca reperibili in associazione al dato \u201cPresidente Cooperativa XX\/Presidente XX\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il Garante, ai sensi dell&#8217;art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra \u00e8 punito con la sanzione amministrativa di cui all&#8217;art. 166 del Codice.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Ai sensi dell\u2019art. 78 del Regolamento, nonch\u00e9 degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1\u00b0 settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento pu\u00f2 essere proposta opposizione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell&#8217;interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all\u2019estero.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Roma, 20 giugno 2019<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>IL PRESIDENTE<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Soro<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>IL RELATORE<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Califano<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>IL SEGRETARIO GENERALE<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Busia<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Pierluigi Franz Il diritto all&#8217;oblio pu\u00f2 essere invocato &#8211; in casi particolari &#8211; anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell&#8217;interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta. 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