{"id":144,"date":"2019-07-25T13:47:32","date_gmt":"2019-07-25T11:47:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2019\/07\/25\/importante-sentenza-della-cassazione-a-sezioni-unite-civili-in-tema-di-liberta-di-stampa-e-di-espressione\/"},"modified":"2020-08-20T19:24:55","modified_gmt":"2020-08-20T17:24:55","slug":"importante-sentenza-della-cassazione-a-sezioni-unite-civili-in-tema-di-liberta-di-stampa-e-di-espressione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2019\/07\/25\/importante-sentenza-della-cassazione-a-sezioni-unite-civili-in-tema-di-liberta-di-stampa-e-di-espressione\/","title":{"rendered":"Importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili in tema di libert\u00e0 di stampa e di espressione"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>43 Minute, 6 Second                <\/div>\n\n            <\/div><p><strong>di Pierluigi Franz<\/strong><\/p>\n<p>Importante sentenza della&nbsp;Cassazione a Sezioni Unite Civili, destinata a far discutere,&nbsp;in tema di libert\u00e0 di stampa e di espressione in caso di rievocazione storica di fatti e in particolare sul<\/p>\n<p>bilanciamento del diritto di cronaca &#8211; posto al servizio dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;informazione &#8211; e del c.d. diritto all&#8217;obl\u00eco &#8211; posto a tutela della riservatezza della persona &#8211; alla luce degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione e del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.&nbsp;<\/p>\n<p>La Suprema Corte, presieduta dallo stesso Primo Presidente Giovanni Mammone, con&nbsp;sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 (cliccare su<br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur03.safelinks.protection.outlook.com\/?url=http%3A%2F%2Fwww.cortedicassazione.it%2Fcassazione-resources%2Fresources%2Fcms%2Fdocuments%2F19681_07_2019_no-index.pdf&amp;data=02%7C01%7C%7C563e9d7a0bb94f724c1608d70ff4e2ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636995416764756748&amp;sdata=TB1X1%2FAR7%2BdLbxTmvtCRKE10Cb2hu3KY%2BKXdb%2Bsje5k%3D&amp;reserved=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.cortedicassazione.it\/cassazione-resources\/resources\/cms\/documents\/19681_07_2019_no-index.pdf<\/a>&nbsp;e riportata qui sotto in calce),&nbsp;ha in particolare fissato i criteri ai quali si dovranno ora adeguare non solo i tribunali e le Corti d&#8217;appello di tutta Italia per ritenere lecita &#8211; oppure no &#8211; la menzione a distanza di tempo degli elementi identificativi delle persone coinvolte in una vicenda di cronaca passata, ma anche i giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, radio e tv perch\u00e9 quando il cronista diventa &#8220;storico&#8221; si rafforza il diritto all&#8217;oblio e occorre quindi fare molta attenzione e cautelarsi, oscurando il nome e il cognome dei protagonisti di una vecchia vicenda giudiziaria perch\u00e9 si renderebbe il colpevole facilmente individuabile soprattutto in comunit\u00e0 di modeste dimensioni,&nbsp;a meno che non si tratti di personaggi che abbiano ancora oggi un pubblico interesse ad essere citati.<\/p>\n<p>I supremi giudici,&nbsp;risolvendo una questione giuridica ritenuta di notevole rilievo, hanno tra l&#8217;altro ricordato il&nbsp;Testo unico dei doveri del giornalista, approvato il 27 gennaio 2016 dal Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine, e&nbsp;la nota sentenza n. 5259 emessa nel &#8220;Palazzaccio&#8221; di piazza Cavour il 18 ottobre 1984 contenente il cosiddetto &#8220;decalogo del giornalista&#8221;.<\/p>\n<p>E&#8217; stato cos\u00ec affermato il seguente principio diritto che: &#8220;in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del cd. diritto all\u2019oblio) e quello alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito &#8211; ferma restando la libert\u00e0 della scelta editoriale in ordine a detta rievocazione, che \u00e8 espressione della libert\u00e0 di stampa protetta e garantita dall\u2019art. 21 della Costituzione &#8211; ha il compito di valutare l\u2019interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo ove si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l\u2019interesse della collettivit\u00e0, sia per ragioni di notoriet\u00e0 sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignit\u00e0 e nell\u2019onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva&#8221;.&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso esaminato dalle 27 pagine dell&#8217;articolata motivazione, redatta dal consigliere Francesco Maria Cirillo,&nbsp;\u00e9 stata annullata una sentenza della Corte d&#8217;appello di Cagliari, che confermando il verdetto del locale tribunale, aveva scagionato il direttore e il redattore&nbsp;di un quotidiano sardo che nell&#8217;ambito di una rubrica settimanale in cui si rievocavano 19 vecchi omicidi e noti fatti di cronaca nera avvenuti in citt\u00e0 e nel suo circondario,&nbsp;aveva pubblicato 10 anni fa l&#8217;articolo&nbsp;\u00absette colpi di pistola dopo il gol di Paolo Rossi\u00bb in cui si ridava&nbsp;notizia dell&#8217;uxoricidio avvenuto ventisette anni&nbsp;prima durante il campionato del mondo di calcio del 1982 vinto dall&#8217;Italia. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso dell&#8217;autore del delitto che aveva chiesto un adeguato risarcimento dei danni psicologici e patrimoniali perch\u00e8, avendo ormai&nbsp;scontato la relativa pena detentiva di&nbsp;12 anni di reclusione ed essendosi da tempo&nbsp;reinserito positivamente nel contesto sociale, sosteneva di essere stato ingiustamente esposto ad&nbsp;una gogna mediatica, in quanto&nbsp;la rievocazione sul giornale dell&#8217;episodio di cronaca nera&nbsp;gli aveva causato un profondo stato di angoscia e prostrazione.&nbsp;Sar\u00e0 ora di nuovo la Corte d&#8217;Appello di Cagliari, ma in diversa composizione, a riesaminare il caso alla luce del verdetto dei supremi giudici.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pierluigi Franz&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span><em> <\/em><\/span><\/p>\n<p><i>_________________________________________________________________________________________________________________<\/i><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Cassazione a Sezioni Unite Civili &#8211;&nbsp;Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 (Presidente Giovanni Mammone, relatore Francesco Maria Cirillo)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><a href=\"https:\/\/eur03.safelinks.protection.outlook.com\/?url=http%3A%2F%2Fwww.cortedicassazione.it%2Fcassazione-resources%2Fresources%2Fcms%2Fdocuments%2F19681_07_2019_no-index.pdf&amp;data=02%7C01%7C%7C563e9d7a0bb94f724c1608d70ff4e2ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636995416764766759&amp;sdata=QR%2FskOrOSffldvavAuea97ZVPDeGpWl8tzPN%2Fx0bjNk%3D&amp;reserved=0\" id=\"LPlnk137625\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.cortedicassazione.it\/cassazione-resources\/resources\/cms\/documents\/19681_07_2019_no-index.pdf<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>N.B. Nel testo, per ragioni di privacy,&nbsp;non sono riportati&nbsp;possibili dati sensibili.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>REPUBBLICA ITALIANA<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>SEZIONI UNITE CIVILI&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>FATTI DI CAUSA<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><em>&nbsp;Omissis&#8230;. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; il quotidiano &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. e la giornalista &#8230;&#8230;, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito della pubblicazione su detto quotidiano, in data &#8230;.. , di un articolo con il titolo: &#8230;&#8230;&#8230;&nbsp; e con&nbsp;con il sottotitolo &#8230;&#8230;..<\/em><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span><em>Espose, a sostegno della domanda, che in quell&#8217;articolo era stato rievocato un episodio di cronaca nera accaduto nel lontano &#8230;&#8230;.. che lo aveva visto come protagonista, in quanto responsabile dell&#8217;omicidio della omicidio per il quale&nbsp;era stato condannato ed aveva espiato dodici anni di reclusione. La pubblicazione dell&#8217;articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo&nbsp;dall&#8217;episodio, non soltanto aveva determinato in lui un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la&nbsp;sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato&nbsp;esposto ad una nuova \u00abgogna mediatica\u00bb quando ormai, con lo&nbsp;svolgimento della sua apprezzata attivit\u00e0 di era riuscito a&nbsp;ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della societ\u00e0,&nbsp;rimuovendo il triste episodio. Tale situazione aveva rappresentato&nbsp;una palese violazione del suo diritto all&#8217;oblio, arrecandogli gravi&nbsp;danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti&nbsp;alla cessazione dell&#8217;attivit\u00e0, dei quali chiedeva il risarcimento.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Si costituirono in giudizio &#8230;&#8230;&#8230;. e la giornalista&nbsp;convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Rilevarono i predetti che l&#8217;articolo in esame faceva parte di una&nbsp;rubrica settimanale, intitolata \u00bb, pubblicata, rubrica nella&nbsp;quale il giornale aveva inteso rievocare alcuni fatti di cronaca nera (in&nbsp;particolare alcuni omicidi) avvenuti nella citt\u00e0 di&#8230;&#8230;. , che per&nbsp;diverse ragioni avevano profondamente colpito e turbato la collettivit\u00e0&nbsp;della piccola citt\u00e0 di per cui la rievocazione dell&#8217;avvenimento,&nbsp;bench\u00e9 a distanza di ventisette anni, non poteva ritenersi illecita,&nbsp;neppure sotto il profilo della violazione del diritto all&#8217;oblio, proprio<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>perch\u00e9 avvenuta nell&#8217;ambito di una rubrica settimanale dedicata agli&nbsp;avvenimenti pi\u00f9 rilevanti della citt\u00e0 accaduti negli ultimi quaranta&nbsp;anni.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il Tribunale rigett\u00f2 la domanda, condannando l&#8217;attore al&nbsp;pagamento delle spese di giudizio.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>2. La sentenza \u00e8 stata impugnata dall&#8217;attore soccombente e la&nbsp;Corte d&#8217;appello di &#8230;&#8230;&#8230;.&nbsp; con sentenza del 16 maggio 2016, ha&nbsp;rigettato l&#8217;appello, compensando le spese dell&#8217;ulteriore grado.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>2.1. Ha premesso la Corte territoriale, ai fini di un corretto&nbsp;inquadramento storico della vicenda, che l&#8217;articolo in oggetto si&nbsp;inseriva in una rubrica settimanale che aveva rievocato il racconto di&nbsp;diciannove omicidi particolarmente efferati sui quali l&#8217;opinione&nbsp;pubblica locale si era a lungo confrontata.&nbsp;L&#8217;omicidio commesso dal in particolare, era stato descritto&nbsp;\u00absenza accostamenti suggestionanti e\/o fuorvianti sottintesi\u00bb, tanto&nbsp;che il nome del colpevole risultava solo nel corpo dell&#8217;articolo e non&nbsp;nel titolo in grassetto, mentre in testa all&#8217;articolo, e con caratteri pi\u00f9&nbsp;piccoli, era scritto il riferimento . Dal testo&nbsp;complessivo emergeva che la vicenda andava ad inserirsi in un&nbsp;contesto familiare difficile, tanto che l&#8217;omicida aveva reso una piena&nbsp;confessione del delitto e la Corte d&#8217;assise aveva mostrato&nbsp;benevolenza nei suoi confronti. Da tanto conseguiva, secondo la&nbsp;Corte di merito, che non vi era stata \u00abnessuna gratuita e strumentale&nbsp;rievocazione del , nessuna ricerca di volontaria&nbsp;spettacolarizzazione\u00bb, cos\u00ec come \u00abnessuna offesa triviale o irridente&nbsp;del sentimento umano\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>2.2. Tanto premesso in punto di fatto, la Corte cagliaritana &#8211;&nbsp;richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 in&nbsp;ordine all&#8217;esercizio del diritto di cronaca e di critica &#8211; ha rilevato che il&nbsp;diritto all&#8217;oblio del quale l&#8217;appellante chiedeva la tutela non poteva,&nbsp;nel caso di specie, essere considerato prevalente rispetto al diritto di&nbsp;cronaca. La pubblicazione del contestato articolo, infatti, non era&nbsp;avvenuta \u00abper il solo fine di &#8220;riempire&#8221; strumentalmente una pagina&nbsp;della edizione della domenica\u00bb, bens\u00ec allo scopo di \u00aboffrire, all&#8217;interno&nbsp;di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di&nbsp;riflessione per i lettori su temi delicati quali l&#8217;emarginazione, la&nbsp;gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le&nbsp;implicazioni che queste realt\u00e0 possono determinare nella vita&nbsp;quotidiana\u00bb. Nessun desiderio, quindi, di \u00abuna rinnovata condanna&nbsp;mediatica e sociale in danno del \u00bb, quanto, piuttosto, un&nbsp;progetto editoriale che \u00abindiscutibilmente rientra nel costituzionale&nbsp;diritto di cronaca, di libert\u00e0 di stampa e di espressione\u00bb.&nbsp;Ha aggiunto la Corte di merito che la cronaca, \u00abse inserita in un&nbsp;preciso disegno editoriale non pu\u00f2 mai dirsi superata\u00bb, in quanto \u00abil&nbsp;tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele,&nbsp;pu\u00f2 svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualit\u00e0 che ne&nbsp;giustifica il ricordo\u00bb. La figura , inoltre, veniva tratteggiata&nbsp;nell&#8217;articolo piuttosto come la vittima di un certo contesto di disagio&nbsp;psicologico, per cui il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca e&nbsp;il diritto all&#8217;oblio portava a condividere la tesi del Tribunale,&nbsp;espressione di un punto di equilibrio tra l&#8217;art. 2 e l&#8217;art. 21 della&nbsp;Costituzione.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>3. Contro la sentenza della Corte d&#8217;appello di &#8230;&#8230;&#8230;&nbsp; propone&nbsp;ricorso con atto affidato a tre motivi.&nbsp;Resistono il quotidiano e la giornalista&nbsp;con un unico controricorso affiancato da memoria.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>4. A seguito della discussione del ricorso, avvenuta nell&#8217;udienza&nbsp;pubblica del 26 giugno 2018, la Terza Sezione Civile di questa Corte,&nbsp;con ordinanza interlocutoria 5 novembre 2018, n. 28084, (cliccare su&nbsp;<br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur03.safelinks.protection.outlook.com\/?url=http%3A%2F%2Fwww.italgiure.giustizia.it%2Fxway%2Fapplication%2Fnif%2Fclean%2Fhc.dll%3Fverbo%3Dattach%26db%3Dsnciv%26id%3D.%2F20181105%2Fsnciv%40s30%40a2018%40n28084%40tI.clean.pdf&amp;data=02%7C01%7C%7C563e9d7a0bb94f724c1608d70ff4e2ed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636995416764776764&amp;sdata=VVYo%2BKtaTwcBoNTzJwmmLX3GTYSAVSl%2F5W9BIaEsWzU%3D&amp;reserved=0\" id=\"LPlnk301985\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20181105\/snciv@s30@a2018@n28084@tI.clean.pdf<\/a>&nbsp;)&nbsp;ha&nbsp;trasmesso gli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione&nbsp;alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare&nbsp;importanza costituita dalla necessit\u00e0 di stabilire i precisi confini tra il&nbsp;diritto all&#8217;oblio e il diritto di cronaca.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il Primo Presidente ha disposto in conformit\u00e0.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;RAGIONI DELLA DECISIONE<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>I motivi di ricorso<\/b>.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>l. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all&#8217;art.&nbsp;360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell&#8217;art. 2 della&nbsp;Costituzione.&nbsp;Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sentenza&nbsp;impugnata, il ricorrente osserva che essa avrebbe erroneamente&nbsp;finito per considerare il diritto di cronaca sempre prevalente sui diritti<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>individuali previsti dall&#8217;art. 2 Cost., tra i quali il diritto all&#8217;oblio. Precisa&nbsp;il ricorrente di non aver mai affermato che le notizie pubblicate&nbsp;fossero di contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di&nbsp;fondamento. Il punto centrale risiederebbe, invece, nella necessit\u00e0 di&nbsp;stabilire se sia legittimo pubblicare, o meglio ripubblicare, dopo&nbsp;anni, la notizia di un tragico avvenimento con modalit\u00e0 tali&nbsp;da rendere facile e sicura l&#8217;individuazione dell&#8217;omicida. Il che, ad&nbsp;avviso del ricorrente, \u00e8 realmente avvenuto, con conseguente sua&nbsp;esposizione ad una rinnovata notoriet\u00e0 che gli aveva portato gravi&nbsp;danni.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all&#8217;art.&nbsp;360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell&#8217;art. 3 della&nbsp;Costituzione.&nbsp;La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione della&nbsp;sentenza impugnata l\u00e0 dove essa afferma che la pubblicazione di una&nbsp;notizia risalente nel tempo pu\u00f2 fondarsi sulla necessit\u00e0 di<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>un&#8217;informazione volta a concorrere con l&#8217;evoluzione sociale. Una&nbsp;simile interpretazione dell&#8217;art. 21 Cost., secondo il ricorrente, \u00e8 in&nbsp;contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il ricorrente&nbsp;ricorda di aver commesso il delitto ma di avere anche scontato la&nbsp;pena e di essersi reinserito nel contesto sociale, mentre la&nbsp;pubblicazione dell&#8217;articolo avrebbe compromesso tale reinserimento&nbsp;andando a colpire la sua dignit\u00e0 personale; e la sentenza impugnata&nbsp;avrebbe leso anche l&#8217;art. 27 Cost., perch\u00e9 la ripubblicazione nel&nbsp;di un articolo risalente al costituirebbe \u00abuna pena disumana per&nbsp;qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all&#8217;art.&nbsp;360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa&nbsp;applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali&nbsp;dell&#8217;Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.&nbsp;Ricorda il ricorrente che l&#8217;art. 7 cit. impone che venga rispettato,&nbsp;per ciascun individuo, il diritto alla propria vita privata e familiare,&nbsp;mentre l&#8217;art. 8 cit. garantisce il diritto alla protezione dei dati che&nbsp;riguardano ciascun individuo. Ad avviso del ricorrente, considerare&nbsp;lecito, o addirittura doveroso, il mantenimento in vita del ricordo di&nbsp;un fatto tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe&nbsp;entrambe le norme sovranazionali ora richiamate.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>L&#8217;ordinanza interlocutoria.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>4. L&#8217;ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che l&#8217;esame&nbsp;dei motivi di ricorso impone di affrontare il problema del&nbsp;bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell&#8217;interesse&nbsp;pubblico all&#8217;informazione, e il diritto all&#8217;oblio, finalizzato alla tutela&nbsp;della riservatezza della persona; ed aggiunge che, in considerazione&nbsp;della specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del&nbsp;diritto all&#8217;oblio connesso con la realizzazione di archivi di notizie&nbsp;digitalizzati e fruibili direttamente on line.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Tanto premesso, l&#8217;ordinanza rammenta che il diritto di cronaca,&nbsp;per pacifica e risalente acquisizione della giurisprudenza sia civile che&nbsp;penale, \u00e8 un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione&nbsp;dell&#8217;art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione&nbsp;del pensiero e della libert\u00e0 di stampa. Tale diritto non \u00e8, peraltro,&nbsp;senza limiti, come la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto,&nbsp;indicando la necessit\u00e0 della sussistenza di tre condizioni, costituite&nbsp;dall&#8217;utilit\u00e0 sociale dell&#8217;informazione, della verit\u00e0 oggettiva o anche&nbsp;solo putativa dei fatti e della forma civile dell&#8217;esposizione, che deve&nbsp;essere sempre rispettosa della dignit\u00e0 della persona. Il diritto all&#8217;oblio&nbsp;\u00ab\u00e8 collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca\u00bb, posto che&nbsp;esso sussiste quando \u00abnon vi sia pi\u00f9 un&#8217;apprezzabile utilit\u00e0 sociale ad&nbsp;informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata &#8220;falsa&#8221; in quanto&nbsp;non aggiornata o, infine, quando l&#8217;esposizione dei fatti non sia stata&nbsp;commisurata all&#8217;esigenza informativa ed abbia arrecato un vulnus alla&nbsp;dignit\u00e0 dell&#8217;interessato\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Richiamate alcune pronunce della Terza Sezione Civile,&nbsp;l&#8217;ordinanza interlocutoria osserva che il diritto all&#8217;oblio \u00e8 stato oggetto&nbsp;di alcune recenti pronunce della Prima Sezione Civile le quali hanno&nbsp;riconosciuto, a determinate condizioni, la prevalenza del medesimo&nbsp;sul diritto all&#8217;informazione. In particolare, l&#8217;ordinanza interlocutoria si&nbsp;sofferma sui principi enunciati dall&#8217;ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919,&nbsp;la quale ha affermato che il diritto all&#8217;oblio pu\u00f2 essere recessivo,&nbsp;rispetto al diritto di cronaca, solo in presenza di determinate&nbsp;condizioni, fra le quali il contributo arrecato dalla diffusione della&nbsp;notizia ad un dibattito di interesse pubblico, l&#8217;interesse effettivo ed&nbsp;attuale alla diffusione, la grande notoriet\u00e0 del soggetto&nbsp;rappresentato, le modalit\u00e0 in concreto impiegate e la preventiva&nbsp;informazione dell&#8217;interessato finalizzata a consentirgli il diritto di&nbsp;replica prima della divulgazione. D&#8217;altra parte, la materia \u00e8 stata&nbsp;oggetto anche di un recente intervento della legislazione europea, con&nbsp;il Regolamento UE n. 2016\/679, il cui art. 17 prevede che, a&nbsp;determinate condizioni, l&#8217;interessato abbia diritto a chiedere la&nbsp;rimozione dei dati personali che lo riguardano e che siano stati resi&nbsp;pubblici.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Rileva l&#8217;ordinanza, in conclusione, come paia \u00abormai indifferibile&nbsp;l&#8217;individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli&nbsp;operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i&nbsp;presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere&nbsp;che una notizia, a s\u00e9 relativa, pur legittimamente diffusa in passato,&nbsp;non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilit\u00e0 di nuova&nbsp;divulgazione\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>Cenni al quadro normativa interno ed europeo.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>5. La materia in questione, come rileva l&#8217;ordinanza interlocutoria,&nbsp;viene ad intrecciarsi con un complesso quadro normativa che involge&nbsp;sia la normativa nazionale che quella europea.&nbsp;Imprescindibile punto di partenza sono le disposizioni della&nbsp;nostra Costituzione e, in particolare, gli artt. 2, 3 e 21 della&nbsp;medesima, che hanno ad oggetto i diritti inviolabili, la tutela della&nbsp;persona, il principio di uguaglianza e il diritto di cronaca inteso,&nbsp;secondo la formula costituzionale, come \u00abdiritto di manifestare&nbsp;liberamente il proprio pensiero\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Deve poi essere richiamata, anche solo nei suoi punti essenziali,&nbsp;la normativa interna contenuta nella legislazione ordinaria: la legge 8&nbsp;febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, le norme del codice penale sulla&nbsp;diffamazione e quelle sulla tutela della riservatezza (originariamente&nbsp;contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e oggi trasfuse nel&nbsp;codice in materia di dati personali di cui al decreto legislativo 30&nbsp;giugno 2003, n. 196); cos\u00ec come vanno menzionate altre fonti che&nbsp;hanno una grande importanza nel caso odierno, e cio\u00e8 il codice di&nbsp;deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell&#8217;esercizio&nbsp;dell&#8217;attivit\u00e0 giornalistica (emanato per la prima volta in data 29 luglio&nbsp;1998 con provvedimento del Garante per la protezione dei dati&nbsp;personali e poi in ultimo ribadito con il recente provvedimento del 29&nbsp;novembre 2018 della medesima Autorit\u00e0, sulla scia delle numerose&nbsp;modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).&nbsp;Deve essere poi citato anche il Testo unico dei doveri del giornalista&nbsp;che il Consiglio nazionale dell&#8217;ordine ha approvato in data 27 gennaio&nbsp;2016, il quale contiene una serie di preziose indicazioni sulle quali in&nbsp;seguito si torner\u00e0.&nbsp;La normativa interna va poi letta in coordinamento con quella&nbsp;sovranazionale.&nbsp;In particolare, l&#8217;art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei&nbsp;diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, ratificata nel nostro&nbsp;Paese con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dispone che ogni persona&nbsp;\u00abha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo&nbsp;domicilio e della sua corrispondenza\u00bb; l&#8217;art. 7 della Carta dei diritti&nbsp;fondamentali dell&#8217;Unione europea, nel ribadire la formula del citato&nbsp;art. 8, sostituisce al termine \u00abcorrispondenza\u00bb quello pi\u00f9 moderno di&nbsp;\u00abcomunicazioni\u00bb, mentre l&#8217;art. 8 della medesima Carta prevede il&nbsp;diritto di ogni persona \u00aballa protezione dei dati di carattere personale&nbsp;che la riguardano\u00bb e dispone che tali dati siano trattati \u00absecondo il&nbsp;principio di lealt\u00e0\u00bb, sotto il controllo di un&#8217;autorit\u00e0 indipendente. Ed&nbsp;anche l&#8217;art. 16 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,&nbsp;nella versione consolidata risultante dal Trattato di Lisbona, prevede il&nbsp;diritto di ogni persona \u00aballa protezione dei dati di carattere personale&nbsp;che la riguardano\u00bb. Assai di recente, infine, l&#8217;Unione europea \u00e8&nbsp;tornata ad occuparsi della materia emanando il Regolamento&nbsp;2016\/679\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha ad&nbsp;oggetto la \u00abprotezione delle persone fisiche con riguardo al&nbsp;trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali&nbsp;dati\u00bb, atto che abroga la precedente direttiva 95\/46\/CE e che contiene, nel suo art. 17, un preciso riferimento al diritto alla&nbsp;\u00abcancellazione\u00bb (tra parentesi definito come \u00abdiritto all&#8217;oblio\u00bb). Tale&nbsp;Regolamento ha reso necessaria l&#8217;emanazione del citato d.lgs. n. 101&nbsp;del 2018.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>La giurisprudenza di questa Corte.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>6. Giova premettere, nelle sue linee essenziali, una rapida&nbsp;panoramica dell&#8217;evoluzione della giurisprudenza sull&#8217;argomento.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u00c8 opportuno considerare che i limiti al corretto esercizio del&nbsp;diritto di cronaca sono stati fissati, almeno nelle linee fondamentali,&nbsp;gi\u00e0 in un&#8217;epoca ormai lontana (v., tra tutte, la nota sentenza 18&nbsp;ottobre 1984, n. 5259, contenente il c.d. decalogo del giornalista).<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il diritto all&#8217;oblio, invece, che aveva dato luogo ad alcune famose&nbsp;pronunce in altri Stati (leading cases) e che era stato affrontato, sia&nbsp;pure per una vicenda molto particolare, nella sentenza 13 maggio&nbsp;1958, n. 1563 (per il caso del Questore di Roma coinvolto nella strage&nbsp;delle Fosse Ardeatine), ha fatto la sua comparsa &#8220;ufficiale&#8221;, se cos\u00ec&nbsp;pu\u00f2 dirsi, nella sentenza 9 aprile 1998, n. 3679. In quell&#8217;occasione la&nbsp;Corte &#8211; richiamando la propria precedente elaborazione sul diritto di&nbsp;cronaca e, in particolare, sottolineando l&#8217;importanza rivestita dalla&nbsp;\u00abattualit\u00e0 della notizia\u00bb &#8211; ebbe ad evidenziare l&#8217;emergere di un&nbsp;\u00abnuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente definito&nbsp;anche come diritto all&#8217;oblio, inteso come giusto interesse di ogni&nbsp;persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori&nbsp;che arreca al suo onore e alla sua reputazione la&nbsp;reiterata<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata\u00bb; e&nbsp;gi\u00e0 in quel caso la sentenza aggiunse che \u00abquando il fatto precedente&nbsp;per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualit\u00e0, rinasce un nuovo&nbsp;interesse pubblico all&#8217;informazione, non strettamente legato alla&nbsp;contemporaneit\u00e0 tra divulgazione e fatto pubblico\u00bb. La sentenza&nbsp;qui<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;richiamata, quindi, nel far rientrare il diritto all&#8217;oblio nell&#8217;ambito della&nbsp;pi\u00f9 vasta categoria del diritto alla riservatezza (gi\u00e0 individuato dalla&nbsp;giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto caso di cui alla&nbsp;sentenza 27 maggio 1975, n. 2129), fece comprendere che il primo si&nbsp;differenzia dal secondo perch\u00e9 ha ad oggetto il diritto della persona a&nbsp;che certe notizie, gi\u00e0 a suo tempo diffuse, non vengano ulteriormente&nbsp;diffuse a distanza di tempo.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La giurisprudenza successiva \u00e8 tornata pi\u00f9 volte sul rapporto&nbsp;esistente tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, anche&nbsp;senza fare riferimento al diritto all&#8217;oblio.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La sentenza 9 giugno 1998, n. 5658, dopo aver riconosciuto il&nbsp;fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.),&nbsp;osserv\u00f2 che esso ha un contenuto pi\u00f9 ampio del diritto alla&nbsp;reputazione e che, nel bilanciamento con il diritto di cronaca, \u00e8&nbsp;recessivo a condizione che ricorrano tre condizioni, costituite dalla&nbsp;utilit\u00e0 sociale della notizia, dalla verit\u00e0 dei fatti divulgati e dalla forma&nbsp;civile dell&#8217;espressione.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>In tempi pi\u00f9 recenti, la sentenza 24 aprile 2008, n. 10690, ha&nbsp;ricordato che \u00abil diritto alla riservatezza, il quale tutela l&#8217;esigenza&nbsp;della persona a che i fatti della sua vita privata non siano&nbsp;pubblicamente divulgati, \u00e8 confluito nel diritto alla protezione dei dati&nbsp;personali a seguito della disciplina contenuta nella legge 31 dicembre&nbsp;1996, n. 675\u00bb; dopo aver chiarito che la sua violazione \u00e8 fonte di&nbsp;illecito civile ai sensi dell&#8217;art. 2 della Costituzione, la sentenza ha&nbsp;aggiunto che \u00abla libert\u00e0 di stampa prevale sul diritto alla riservatezza&nbsp;e all&#8217;onore, purch\u00e9 la pubblicazione sia giustificata dalla funzione&nbsp;dell&#8217;informazione e sia conforme ai canoni della correttezza&nbsp;professionale\u00bb. In particolare, deve sussistere \u00abun apprezzabile&nbsp;interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati\u00bb, in&nbsp;considerazione di finalit\u00e0 culturali o didattiche e, comunque, di una&nbsp;rilevanza sociale dei fatti stessi.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>In continuit\u00e0 con i menzionati precedenti, questa Corte ha&nbsp;stabilito che al giornalista \u00e8 consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare n\u00e9 l&#8217;autorizzazione del Garante per la tutela dei&nbsp;dati personali, a condizione che la divulgazione sia \u00abessenziale\u00bb ai&nbsp;sensi dell&#8217;art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, e cio\u00e8&nbsp;indispensabile in considerazione dell&#8217;originalit\u00e0 del fatto o dei modi in&nbsp;cui \u00e8 avvenuto; valutazione che costituisce accertamento in fatto&nbsp;rimesso al giudice di merito (sentenza 12 ottobre 2012, n. 17408; si&nbsp;trattava, in quel caso, della rivelazione delle abitudini sessuali di una&nbsp;persona divenuta pubblicamente nota a causa di un gravissimo fatto&nbsp;di sangue che l&#8217;aveva vista come imputata).<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Occorre poi ricordare la sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, nella&nbsp;quale per la prima volta questa Corte \u00e8 stata chiamata ad affrontare il&nbsp;problema dei rapporti esistenti tra le notizie gi\u00e0 pubblicate in passato&nbsp;in quanto attinenti a fatti di interesse pubblico (anche in quel caso si&nbsp;trattava di una vicenda giudiziaria) ed il permanere delle stesse nella&nbsp;rete internet (nella specie, il permanere della notizia nell&#8217;archivio&nbsp;informatico di un grande quotidiano di rilevanza nazionale). Nel&nbsp;tracciare i confini di un concreto bilanciamento degli interessi tra&nbsp;valori contrapposti, tutti di rilevanza costituzionale, la sentenza in&nbsp;esame ha ribadito che se \u00abl&#8217;interesse pubblico sotteso al diritto&nbsp;all&#8217;informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto&nbsp;fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i&nbsp;dati appartengono \u00e8 correlativamente attribuito il diritto all&#8217;oblio, e<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>cio\u00e8 a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il&nbsp;trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla&nbsp;generalit\u00e0 dei consociati\u00bb. In quella pronuncia la Corte ha posto in&nbsp;luce che rispetto all&#8217;interesse del soggetto \u00aba non vedere&nbsp;ulteriormente divulgate notizie di cronaca che lo riguardano, si pone&nbsp;peraltro l&#8217;ipotesi che sussista o subentri l&#8217;interesse pubblico alla&nbsp;relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di&nbsp;carattere storico, didattico, culturale\u00bb; ci\u00f2 in quanto un fatto di&nbsp;cronaca pu\u00f2 \u00abassumere rilevanza come fatto storico\u00bb, giustificando in&nbsp;tal modo il permanere dell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 alla fruizione di&nbsp;quel fatto. Il trascorrere del tempo, per\u00f2, impone che la notizia sia&nbsp;anche aggiornata, posto che la sua diffusione negli stessi termini in&nbsp;cui aveva avuto luogo in origine potrebbe fare s\u00ec che essa risulti&nbsp;\u00absostanzialmente non vera\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La difficolt\u00e0 di stabilire un&#8217;esatta linea di confine tra il diritto di&nbsp;cronaca e quello alla riservatezza inteso come diritto all&#8217;oblio \u00e8&nbsp;evidente nella sentenza 26 giugno 2013, n. 16111, la cui vicenda,&nbsp;bench\u00e9 molto diversa da quella oggi all&#8217;esame delle Sezioni Unite,&nbsp;contiene tuttavia alcuni evidenti punti di contatto. Chiamata ad&nbsp;esaminare il caso della pubblicazione di un articolo di giornale nel&nbsp;quale la vicenda personale di un ex terrorista era stata accostata al&nbsp;ritrovamento di un arsenale di armi in luoghi non lontani dalla&nbsp;residenza dello stesso, questa Corte ha osservato che l&#8217;ex terrorista &#8211;&nbsp;essendo stato condannato a pena detentiva ed avendola espiata, con&nbsp;conseguente faticoso reinserimento nel contesto sociale &#8211; desiderava&nbsp;soltanto di essere dimenticato, affinch\u00e9 la sua drammatica storia&nbsp;personale, appartenente ormai al passato, non risultasse un macigno&nbsp;cos\u00ec ingombrante da precludergli la ripresa di una vita normale. In&nbsp;quella sentenza la Corte, pur riconoscendo che le vicende relative ai&nbsp;c.d. anni di piombo \u00abappartengono certamente alla memoria storica&nbsp;del nostro Paese\u00bb, ha spiegato che \u00abci\u00f2 non si traduce&nbsp;nell&#8217;automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza&nbsp;di eventi che non hanno pi\u00f9, se non in via del tutto ipotetica e non&nbsp;dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con&nbsp;quell&#8217;epoca\u00bb. Ragione per cui \u00abla diffusione di notizie personali in una&nbsp;determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di&nbsp;per s\u00e9, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una&nbsp;situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La giurisprudenza pi\u00f9 recente ha ulteriormente consolidato gli approdi raggiunti. E cos\u00ec la sentenza 6 giugno 2014, n. 12834,&nbsp;affrontando il problema del rapporto tra diritto di cronaca e tutela&nbsp;dell&#8217;immagine &#8211; si trattava, in quel caso, della pubblicazione di un&nbsp;articolo relativo all&#8217;esecuzione della misura degli arresti domiciliari a&nbsp;carico di una persona poi assolta con formula piena &#8211; ha ribadito che&nbsp;la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in&nbsp;coincidenza cronologica col momento del suo arresto deve rispettare&nbsp;non solo le condizioni, ormai ben note, per il legittimo esercizio del&nbsp;diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte dalla tutela&nbsp;della dignit\u00e0 della persona, che viene colta in un frangente di&nbsp;particolare debolezza. La sentenza ha anche aggiunto che&nbsp;l&#8217;accertamento sulla legittimit\u00e0 della pubblicazione \u00e8 indagine che va&nbsp;condotta caso per caso, tenendo presente la previsione dell&#8217;art. 8 del&nbsp;codice deontologico dei giornalisti.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Da ultimo, come richiamata dall&#8217;ordinanza interlocutoria, va&nbsp;citata l&#8217;ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, nella quale la Corte, in&nbsp;relazione ad una vicenda molto particolare che aveva ad oggetto un&nbsp;noto cantante, ha cercato di ricapitolare i termini del problema, anche&nbsp;alla luce del suindicato Regolamento UE che nel frattempo era stato&nbsp;emanato. Dopo aver ricordato come l&#8217;esistenza del diritto all&#8217;oblio sia&nbsp;stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza sovranazionale, la&nbsp;pronuncia ha osservato che il trascorrere del tempo viene a mutare il&nbsp;rapporto tra i contrapposti diritti; per cui, fatta eccezione per il caso&nbsp;di una persona che rivesta un ruolo pubblico particolare o per quello&nbsp;in cui la notizia mantenga nel tempo un interesse pubblico, \u00abla&nbsp;pubblicazione di una informazione concernente una persona&nbsp;determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la&nbsp;riguardano, non pu\u00f2 che integrare la violazione del fondamentale&nbsp;diritto all&#8217;oblio\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Interessanti contributi provengono anche dalla giurisprudenza&nbsp;penale. .\/&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Deve essere menzionata, in particolare, la sentenza 22 giugno&nbsp;2017 (3 agosto 2017), n. 38747, pronunciata in un processo per&nbsp;diffamazione a carico del direttore e di un giornalista di un noto&nbsp;quotidiano nazionale, a seguito della pubblicazione di un articolo&nbsp;riguardante Vittorio Emanuele di Savoia. In quella pronuncia la Corte&nbsp;ha rilevato che era indubbia la rilevanza pubblica della notizia&nbsp;rievocata (nella specie, l&#8217;uccisione di un uomo all&#8217;isola di Cavallo per&nbsp;mano di Vittorio Emanuele di Savoia, bench\u00e9 avvenuta molti anni&nbsp;prima), perch\u00e9 l&#8217;articolo era stato scritto in occasione della cerimonia&nbsp;di riapertura della reggia di Venaria, alla quale aveva partecipato&nbsp;Vittorio Emanuele di Savoia, cos\u00ec com&#8217;era indubbia l&#8217;esistenza di un&nbsp;pubblico interesse a conoscere le vicende di un soggetto che \u00ab\u00e8 figlio&nbsp;dell&#8217;ultimo re d&#8217;Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d&#8217;Italia\u00bb;&nbsp;per cui il diritto all&#8217;oblio doveva nella specie cedere di fronte al diritto&nbsp;della collettivit\u00e0 \u00abad essere informata e aggiornata sui fatti da cui&nbsp;dipende la formazione dei propri convincimenti\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>Alcune pronunce della giurisprudenza europea.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>7. Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda odierna&nbsp;occorre anche dare conto di alcune pronunce che negli ultimi anni&nbsp;sono state emesse dalle Corti europee.&nbsp;Va innanzitutto menzionata la sentenza 13 maggio 2014 della&nbsp;Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (in causa C-131\/12 Google&nbsp;Spain).&nbsp;Si tratta di una vicenda che aveva ad oggetto il problema&nbsp;dell&#8217;accesso ai dati esistenti sulla rete internet alla luce dell&#8217;allora&nbsp;vigente direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,&nbsp;poi abrogata, come s&#8217;\u00e8 detto, dal Regolamento 2016\/679\/UE; in&nbsp;particolare, la terza questione esaminata (punti 89 e ss.) riguardava il&nbsp;diritto dell&#8217;interessato ad ottenere che il motore di ricerca&nbsp;sopprimesse determinati dati dall&#8217;elenco dei risultati reperibili sulla&nbsp;rete. Non \u00e8 il caso di soffermarsi sui particolari del caso, ma sono&nbsp;importanti i principi enunciati. La Corte di giustizia ha premesso 1 , L&nbsp;(punto 92) che il trattamento dei dati personali pu\u00f2 risultare incompatibile con l&#8217;art. 12, lettera b), della direttiva non soltanto se i&nbsp;dati sono inesatti, ma anche se essi sono inadeguati, non pertinenti o&nbsp;eccessivi in rapporto alle finalit\u00e0 del trattamento, oppure non&nbsp;aggiornati o conservati per un arco di tempo superiore a quello&nbsp;necessario, \u00aba meno che la loro conservazione non si imponga per&nbsp;motivi storici, statistici o scientifici\u00bb. Ha altres\u00ec affermato la Corte che&nbsp;il diritto dell&#8217;interessato, derivante dagli artt. 7 e 8 della Carta, a&nbsp;chiedere \u00abche l&#8217;informazione in questione non venga pi\u00f9 messa a&nbsp;disposizione del grande pubblico\u00bb mediante la sua inclusione in un&nbsp;elenco accessibile tramite internet prevale, in linea di massima,&nbsp;sull&#8217;interesse economico del gestore del motore di ricerca ed anche su&nbsp;quello del pubblico a reperire tale informazione in rete; a meno che&nbsp;non risultino ragioni particolari, \u00abcome il ruolo ricoperto da tale&nbsp;persona nella vita pubblica\u00bb, tali da rendere preponderante e&nbsp;giustificato l&#8217;interesse del pubblico ad avere accesso a tale&nbsp;informazione (punto 97). Risolvendo il caso specifico &#8211; nel quale&nbsp;l&#8217;attore aveva chiesto l&#8217;eliminazione del dato che collegava la sua&nbsp;persona ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di&nbsp;crediti previdenziali &#8211; la Corte ha affermato che sussisteva il diritto&nbsp;alla soppressione dei link corrispondenti esistenti nella rete, in quanto&nbsp;anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso (sedici&nbsp;anni dalla pubblicazione originaria), l&#8217;interessato aveva diritto a che&nbsp;quelle informazioni non fossero pi\u00f9 collegate alla sua persona.&nbsp;A conclusioni non dissimili, sia pure in relazione ad un diverso&nbsp;contesto, \u00e8 pervenuta la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nella nota&nbsp;sentenza 19 ottobre 2017.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Si trattava, in quel caso, della vicenda di un uomo d&#8217;affari&nbsp;ucraino residente in Germania, amministratore di societ\u00e0 televisive.&nbsp;Pubblicato su di un quotidiano di larga diffusione un articolo relativo&nbsp;al suo coinvolgimento in vicende di corruzione finalizzate ad ottenere licenze televisive in Ucraina, l&#8217;interessato aveva chiesto ai giudici&nbsp;tedeschi che il contenuto dell&#8217;articolo on fine venisse rimosso. I giudici&nbsp;tedeschi avevano respinto la richiesta, in considerazione dell&#8217;influenza&nbsp;del soggetto all&#8217;interno della societ\u00e0 tedesca e dell&#8217;interesse pubblico&nbsp;alla conoscenza del fatto reato.&nbsp;Adita dall&#8217;interessato per presunta violazione, da parte delle&nbsp;autorit\u00e0 tedesche, dell&#8217;art. 8 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha&nbsp;escluso che potesse, nella specie, ritenersi violato il diritto al rispetto&nbsp;della vita privata e familiare; e, dando atto dell&#8217;avvenuto&nbsp;bilanciamento, da parte dei giudici nazionali, dei due interessi in&nbsp;conflitto, la sentenza ha dichiarato di concordare con il ragionamento&nbsp;svolto dai giudici tedeschi, nel senso che l&#8217;articolo contestato aveva&nbsp;contribuito ad un dibattito di interesse generale e che c&#8217;era un&nbsp;interesse pubblico nel presunto coinvolgimento del richiedente e nel&nbsp;fatto di averlo menzionato per nome (punto 37). Ragioni, queste,&nbsp;considerate sufficienti a far prevalere il diritto della generalit\u00e0 dei&nbsp;consociati alla conoscenza dei fatti rispetto a quello del privato&nbsp;all&#8217;oblio sui medesimi.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Potrebbero essere richiamate anche altre pronunce, i cui principi&nbsp;comunque non si discostano da quelli gi\u00e0 riassunti. Giova tuttavia&nbsp;ricordare, nel tentativo di enucleare una sintesi dei criteri indicati&nbsp;dalle Corti europee, che il bilanciamento tra l&#8217;interesse del singolo ad&nbsp;essere dimenticato e quello opposto della collettivit\u00e0 a mantenere&nbsp;viva la memoria di fatti a suo tempo legittimamente divulgati&nbsp;presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo&nbsp;la notoriet\u00e0 dell&#8217;interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica,&nbsp;il contributo ad un dibattito di interesse generale, l&#8217;oggetto della&nbsp;notizia, la forma della pubblicazione ed il tempo trascorso dal&nbsp;momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>Delimitazione del campo di indagine in relazione alla&nbsp;concreta vicenda.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>8. Cos\u00ec inquadrato, nelle sue linee normative e giurisprudenziali&nbsp;generali, il problema giuridico posto dall&#8217;ordinanza interlocutoria,&nbsp;ritengono le Sezioni Unite di dover innanzitutto compiere una&nbsp;delimitazione del campo di indagine della presente pronuncia.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Come risulta dalla tracciata panoramica della giurisprudenza&nbsp;nazionale ed europea e come \u00e8 stato illustrato con chiarezza anche&nbsp;dalla dottrina, quando si parla di diritto all&#8217;oblio ci si riferisce, in&nbsp;realt\u00e0, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non&nbsp;vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato&nbsp;legittimamente diffuse, quando \u00e8 trascorso un certo tempo tra la&nbsp;prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all&#8217;uso di internet&nbsp;ed alla reperibilit\u00e0 delle notizie nella rete, consistente nell&#8217;esigenza di&nbsp;collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima,&nbsp;nel contesto attuale (\u00e8 il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e&nbsp;quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte&nbsp;di giustizia dell&#8217;Unione europea, nella quale l&#8217;interessato fa valere il&nbsp;diritto alla cancellazione dei dati.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il caso oggi in esame corrisponde alla prima delle tre ipotesi&nbsp;suindicate e rappresenta, per cos\u00ec dire, un caso classico, cio\u00e8 un caso&nbsp;connesso col problema della libert\u00e0 di stampa e la diffusione della&nbsp;notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perci\u00f2 escluso ogni&nbsp;collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall&#8217;uso&nbsp;della rete internet. Si tratta cio\u00e8 dell&#8217;ipotesi in cui non si discute della&nbsp;legittimit\u00e0 della pubblicazione, quanto, invece, della legittimit\u00e0 della&nbsp;ripubblicazione di quanto \u00e8 stato gi\u00e0 a suo tempo diffuso senza&nbsp;contestazioni.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La presente sentenza, quindi, si soffermer\u00e0 soltanto su questo&nbsp;aspetto e la scelta di delimitare il campo di indagine non \u00e8 frutto di un&nbsp;arbitrio decisionale, ma della semplice constatazione per cui ogni&nbsp;pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una&nbsp;vicenda concreta. Com&#8217;\u00e8 stato incisivamente detto nelle note&nbsp;sentenze sulla&nbsp;<i>compensatio lucri cum damno,<\/i>&nbsp;alle Sezioni Unite non \u00e8&nbsp;affidata \u00abl&#8217;enunciazione di principi generali e astratti o di verit\u00e0&nbsp;dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di&nbsp;valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificit\u00e0 del singolo&nbsp;caso della vita\u00bb (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n. 12565, n.&nbsp;12566 e n. 12567). In coerenza, quindi, con i limiti del petitum e con&nbsp;le funzioni istituzionali della Suprema Corte, la presente decisione si&nbsp;atterr\u00e0 ai confini ora indicati.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>E&#8217; appena il caso di rilevare, del resto, che l&#8217;ordinanza&nbsp;interlocutoria ha posto il problema dei rapporti tra il diritto di cronaca&nbsp;e il diritto all&#8217;oblio; ora, se \u00e8 vero che questo rapporto pu\u00f2 risultare&nbsp;conflittuale anche in relazione a fattispecie nelle quali si discute della&nbsp;permanenza o della cancellazione dei dati sulla rete internet, \u00e8 anche&nbsp;vero che i problemi che derivano dall&#8217;uso di tale strumento non&nbsp;sempre sono connessi con l&#8217;esercizio del diritto di cronaca (indicativo&nbsp;in tal senso \u00e8 il caso affrontato nell&#8217;ordinanza 9 agosto 2017, n.&nbsp;19761, dove si discuteva del diritto dell&#8217;interessato ad impedire la&nbsp;permanente circolazione on fine di una serie di informazioni di&nbsp;carattere commerciale, senza che venisse in alcun modo in esame il&nbsp;diritto di cronaca).<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>Il problema in esame e la sua soluzione.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>9. Ai fini della soluzione del problema in esame, le Sezioni Unite&nbsp;ritengono di dover innanzitutto spostare la prospettiva dell&#8217;indagine&nbsp;rispetto all&#8217;ordinanza interlocutoria la quale, come detto, ha chiesto di&nbsp;indicare quale sia la linea di confine tra il diritto di cronaca e il diritto&nbsp;all&#8217;oblio.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La corretta premessa dalla quale bisogna muovere \u00e8 che quando&nbsp;un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di&nbsp;tempo, una notizia gi\u00e0 pubblicata &#8211; la quale, all&#8217;epoca, rivestiva un&nbsp;interesse pubblico &#8211; egli non sta esercitando il diritto di cronaca,&nbsp;quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Lo stesso termine \u00abdiritto di cronaca\u00bb, infatti, trae la propria&nbsp;etimologia dalla parola greca&nbsp;<i>\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2<\/i>, che significa, appunto, tempo; il&nbsp;che vuoi dire che si tratta di un diritto avente ad oggetto il racconto,&nbsp;con la stampa o altri mezzi di diffusione, di un qualcosa che attiene a&nbsp;quel tempo ed \u00e8, perci\u00f2, collegato con un determinato contesto. Ci\u00f2&nbsp;non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato&nbsp;possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di&nbsp;attualit\u00e0, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti&nbsp;ancora una manifestazione del diritto di cronaca (in tal senso gi\u00e0 la&nbsp;citata sentenza n. 3679 del 1998); in assenza di questi elementi,&nbsp;per\u00f2, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura&nbsp;importanza in allora, costituisce esplicazione di un&#8217;attivit\u00e0&nbsp;storiografica che non pu\u00f2 godere della stessa garanzia costituzionale&nbsp;che \u00e8 prevista per il diritto di cronaca.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Va detto subito, per evitare fraintendimenti, che l&#8217;attivit\u00e0&nbsp;storiografica, intesa appunto come rievocazione di fatti ed eventi che&nbsp;hanno segnato la vita di una collettivit\u00e0, fa parte della storia di un&nbsp;popolo, ne rappresenta l&#8217;anima ed \u00e8, perci\u00f2, un&#8217;attivit\u00e0 preziosa. Ma&nbsp;proprio perch\u00e9 essa \u00e8 \u00abstoria\u00bb, non pu\u00f2 essere considerata&nbsp;\u00abcronaca\u00bb. Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non&nbsp;riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo&nbsp;pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi&nbsp;implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve&nbsp;svolgersi in forma anonima, perch\u00e9 nessuna particolare utilit\u00e0 pu\u00f2&nbsp;trarre chi fruisce di quell&#8217;informazione dalla circostanza che siano&nbsp;individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. In&nbsp;altre parole, l&#8217;interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce&nbsp;manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che&nbsp;rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non&nbsp;necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla&nbsp;conoscenza dell&#8217;identit\u00e0 della singola persona che quel fatto ha&nbsp;compiuto.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Un&#8217;altra importante precisazione \u00e8 necessaria. La decisione di un&nbsp;quotidiano, di un settimanale o comunque di una testata giornalistica&nbsp;di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un&nbsp;determinato contesto sociale e territoriale non pu\u00f2 essere messa in&nbsp;discussione in termini di opportunit\u00e0. La scelta di una linea editoriale&nbsp;o piuttosto di un&#8217;altra rappresenta una delle forme in cui si manifesta&nbsp;la libert\u00e0 di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione; per&nbsp;cui non pu\u00f2 essere sindacata la decisione &#8211; tanto per fare un&nbsp;riferimento al caso oggi in esame &#8211; di pubblicare con cadenza<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>settimanale, nell&#8217;arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione&nbsp;storica di una serie di fatti criminosi che hanno coinvolto e&nbsp;impressionato in modo particolare la vita di una collettivit\u00e0 in un&nbsp;determinato periodo. Ci\u00f2 che, al contrario, pu\u00f2 e deve essere&nbsp;verificato dal giudice di merito \u00e8 se, pacifico essendo il diritto alla&nbsp;ripubblicazione di una certa notizia, sussista o meno un interesse&nbsp;qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla&nbsp;persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato pi\u00f9 o&nbsp;meno remoto; perch\u00e9 l&#8217;identificazione personale, che rivestiva un&nbsp;sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne,&nbsp;potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell&#8217;informazione, una&nbsp;volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano&nbsp;sbiaditi nella memoria collettiva. Il che significa che il diritto ad&nbsp;informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non&nbsp;equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei&nbsp;dati personali.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>\u00c8 questo, in definitiva, il costante filo rosso che tiene unita la&nbsp;giurisprudenza nazionale ed europea richiamata in precedenza. Ed \u00e8&nbsp;questo il senso dell&#8217;affermazione, pi\u00f9 volte rintracciabile nella citata&nbsp;giurisprudenza, secondo cui il trascorrere del tempo modifica l&#8217;esito&nbsp;del bilanciamento tra i contrapposti diritti e porta il protagonista di un&nbsp;fatto come quello di cui oggi si discute &#8211; che nessun diritto alla&nbsp;riservatezza avrebbe potuto opporre nel momento in cui il fatto&nbsp;avvenne &#8211; a riappropriarsi della propria storia personale. L&#8217;ormai&nbsp;lontana sentenza n. 1563 del 1958 coni\u00f2, in relazione alla&nbsp;drammatica vicenda del Questore di Roma, la cupa ma felice&nbsp;espressione di \u00abdiritto al segreto del disonore\u00bb. Tale espressione&nbsp;rappresenta in modo plastico il fatto che la notizia della quale il&nbsp;soggetto si riappropria potrebbe essere anche &#8211; e sovente ci\u00f2 accade,&nbsp;specie quando il diritto di cronaca ha ad oggetto vicende giudiziarie,&nbsp;come nel caso odierno &#8211; vergognosa o comunque tale da far sorgere&nbsp;il legittimo desiderio del silenzio.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>In questa linea vanno lette la sentenza n. 5525 del 2012 &#8211; la&nbsp;quale evidenzia l&#8217;importanza che il trascorrere del tempo assume&nbsp;rispetto alle posizioni degli interessati ed alla necessit\u00e0 che la notizia&nbsp;venga aggiornata &#8211; nonch\u00e9 la sentenza n. 16111 del 2013 la quale,&nbsp;come si \u00e8 detto, ha sottolineato la circostanza, decisiva anche nel&nbsp;caso odierno, secondo cui una notizia che rivestiva un interesse&nbsp;pubblico in un certo contesto non necessariamente continua a poter&nbsp;essere divulgata con tutti i suoi riferimenti personali quando il lungo&nbsp;tempo trascorso ha reso ormai inesistente quell&#8217;interesse. Nella&nbsp;stessa linea va letto il caso di Vittorio Emanuele di Savoia, in cui&nbsp;l&#8217;interesse pubblico alla rievocazione del fatto di cronaca nasceva&nbsp;dall&#8217;evidente notoriet\u00e0 pubblica della persona; e un&#8217;ulteriore conferma&nbsp;viene anche dalla citata sentenza 19 ottobre 2017 l\u00e0 dove la Corte&nbsp;europea dei diritti dell&#8217;uomo ha posto in evidenza che la notoriet\u00e0&nbsp;pubblica del soggetto dava ragione dell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 alla&nbsp;conoscenza della sua vicenda personale, da ritenere prevalente&nbsp;rispetto al contrapposto interesse di chi voleva mantenere il riserbo&nbsp;sulla medesima.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Ritengono queste Sezioni Unite che in una simile risoluzione dei&nbsp;contrapposti interessi si inseriscano in modo armonioso anche le&nbsp;regole di cui al citato Testo unico dei doveri del giornalista, di recente&nbsp;approvazione. Proprio questo testo, nel ribadire (art. 1) che l&#8217;attivit\u00e0&nbsp;del giornalista \u00absi ispira alla libert\u00e0 di espressione sancita dalla&nbsp;Costituzione italiana\u00bb \u00e8 che \u00e8 \u00abdiritto insopprimibile del giornalista la&nbsp;libert\u00e0 di informazione e di critica\u00bb, aggiunge poi, nel successivo art.&nbsp;3, comma l, che il giornalista \u00abrispetta il diritto all&#8217;identit\u00e0 personale&nbsp;ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo&nbsp;quando essi risultino essenziali per la completezza dell&#8217;informazione\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Mentre l&#8217;art. 3, comma 2, aggiunge, dimostrando una lodevole&nbsp;attenzione verso destinatari, che il giornalista, \u00abnel diffondere a&nbsp;distanza di tempo dati identificativi del condannato, valuta anche&nbsp;l&#8217;incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale&nbsp;dell&#8217;interessato e sulla famiglia\u00bb, tenendo presente (comma 3) che &#8220;il&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>reinserimento sociale \u00e8 un passaggio complesso, che pu\u00f2 avvenire a&nbsp;fine pena oppure gradualmente&#8221;.&nbsp;Risulta anche dal codice di autoregolamentazione della categoria,<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>dunque, l&#8217;avvertita necessit\u00e0 di tutelare il diritto prezioso alla&nbsp;informazione ma anche di proteggere chi pu\u00f2 ricevere danni, come&nbsp;nella specie, dalla rievocazione di fatti ormai sopiti nella memoria&nbsp;collettiva.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Ritengono, pertanto, le Sezioni Unite che debba essere ribadita&nbsp;la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto&nbsp;all&#8217;oblio; quando, per\u00f2, una notizia del passato, a suo tempo diffusa&nbsp;nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere&nbsp;nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla&nbsp;base di una libera scelta editoriale, l&#8217;attivit\u00e0 svolta dal giornalista&nbsp;riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell&#8217;interessato al&nbsp;mantenimento dell&#8217;anonimato sulla sua identit\u00e0 personale \u00e8&nbsp;prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico&nbsp;ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione&nbsp;che lo renda pubblicamente noto.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>E&#8217; opportuno sottolineare, infine, che la materia in esame di per&nbsp;s\u00e9 sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta,&nbsp;invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>La decisione del caso in esame.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>10. Alla luce delle riflessioni svolte fin qui, pu\u00f2 essere affrontata&nbsp;la decisione del caso concreto.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi&nbsp;enunciati e deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento dei motivi&nbsp;dell&#8217;odierno ricorso.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Essa, infatti, ha commesso un primo errore l\u00e0 dove ha richiamato&nbsp;il diritto di cronaca e l&#8217;ha posto a confronto con il diritto all&#8217;oblio. Nel&nbsp;caso in esame \u00e8 invece evidente che l&#8217;iniziativa editoriale assunta dal&nbsp;quotidiano avviare una rubrica settimanale intitolata&nbsp;\u00bb, nella quale venivano ripercorsi diciannove&nbsp;omicidi \u00abparticolarmente efferati\u00bb che avevano determinato un&nbsp;intenso dibattito nell&#8217;opinione pubblica locale, \u00e8 un&#8217;iniziativa che&nbsp;assume un carattere storiografico. Iniziativa del tutto legittima alla&nbsp;luce dei criteri che la Corte d&#8217;appello ha richiamato, e cio\u00e8 l&#8217;avvertita&nbsp;necessit\u00e0 di avviare una riflessione su temi delicati e di attualit\u00e0,&nbsp;\u00abquali l&#8217;emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione\u00bb.&nbsp;Ma la riconosciuta sussistenza dell&#8217;utilit\u00e0 di un pubblico dibattito su&nbsp;questi temi non d\u00e0 ragione &#8211; e qui sta la seconda, decisiva,&nbsp;manchevolezza della pronuncia in esame del perch\u00e9 tale&nbsp;rievocazione sia stata fatta riportando il nome e il cognome dei&nbsp;protagonisti, in tal modo rendendo il colpevole facilmente&nbsp;individuabile in una comunit\u00e0 locale di non grandissime dimensioni.&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>La sentenza, cio\u00e8, non ha illustrato per quale ragione il risorgere dell&#8217;interesse a ricordare fatti di sangue di tanti anni prima richiedesse necessariamente l&#8217;indicazione del nome del tanto pi\u00f9 che l&#8217;odierno ricorrente non \u00e8 certamente &#8211; o, almeno, la sentenza nulla dice su questo punto &#8211; una persona pubblicamente nota, il cui comportamento privato rivesta un interesse per il grande pubblico. Deve essere poi ulteriormente rilevato che la sentenza impugnata non ha neppure considerato, nel bilanciamento delle contrapposte tutele, la bont\u00e0 del percorso di riabilitazione che il aveva compiuto nei ventisette anni intercorsi tra la prima e la seconda pubblicazione, scontando una lunga pena detentiva e reinserendosi, con tutte le comprensibili difficolt\u00e0 che questo comporta, nel tessuto sociale produttivo. Il compito di una nuova valutazione della vicenda, alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, \u00e8 rimesso al giudice di rinvio.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>11.&nbsp;<b>In conclusione, il ricorso \u00e8 accolto e la sentenza impugnata \u00e8 cassata.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Il giudizio \u00e8 rinviato alla Corte d&#8217;appello di Cagliari, in diversa composizione personale, la quale decider\u00e0 attenendosi al seguente principio di diritto: \u00abIn tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all&#8217;oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito &#8211; ferma restando la libert\u00e0 della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che \u00e8 espressione della libert\u00e0 di stampa e di informazione protetta e garantita dall&#8217;art. 21 Cost. &#8211; ha il compito di valutare l&#8217;interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell&#8217;ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l&#8217;interesse della collettivit\u00e0, sia per ragioni di notoriet\u00e0 che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignit\u00e0 e nell&#8217;onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>Al giudice di rinvio \u00e8 demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em>&nbsp;<\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>P.Q.M.<\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b><\/b><\/em><\/span><\/p>\n<p><span><em><b>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d&#8217;appello di Cagliari in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.&nbsp;<\/b><\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Pierluigi Franz Importante sentenza della&nbsp;Cassazione a Sezioni Unite Civili, destinata a far discutere,&nbsp;in tema di libert\u00e0 di stampa e di espressione in caso di rievocazione storica di fatti e in particolare sul bilanciamento del diritto di cronaca &#8211; posto al servizio dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;informazione &#8211; e del c.d. diritto all&#8217;obl\u00eco &#8211; posto a tutela [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":325,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-144","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-leggi-e-sentenze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":404,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144\/revisions\/404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}