{"id":1187,"date":"2021-02-02T10:15:52","date_gmt":"2021-02-02T09:15:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/?p=1187"},"modified":"2021-02-02T10:15:53","modified_gmt":"2021-02-02T09:15:53","slug":"il-giornale-dove-lavorava-non-rimuove-web-articolo-pignorato-conto-cronista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2021\/02\/02\/il-giornale-dove-lavorava-non-rimuove-web-articolo-pignorato-conto-cronista\/","title":{"rendered":"Il giornale dove lavorava prima di licenziarlo non rimuove dal web un suo pezzo ritenuto diffamatorio: pignorato il conto bancario di un cronista"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>2 Minute, 52 Second                <\/div>\n\n            <\/div>\n<p>Pignorato il conto bancario di un cronista perch\u00e9 il giornale dove lavorava prima di licenziarlo <strong>non ha rimosso dal web un suo articolo ritenuto diffamatorio<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>In tempi in cui le testate giornalistiche sono ormai su Internet e i testi scritti e parlati finiscono in Rete, la notizia \u00e8 da brividi e lascia spazio ad una serie di considerazioni: la <strong>sventura capitata al collega Fabio Di Chio <\/strong>pu\u00f2 colpire ogni redattore perch\u00e9 la sua vicenda processuale ha mostrato vuoti che potrebbero ripetersi e la manleva (garanzia) che il giornale gli aveva <strong>firmato con l&#8217;avallo persino della FIEG si \u00e8 alla fine rivelata cartastraccia<\/strong>.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>La storia comincia nel 2014. Un pezzo del giornalista viene pubblicato su carta e sul sito online della testata. Nel 2016 le cose cominciano a complicarsi. A novembre il presunto danneggiato <strong>cita Di Chio davanti al Tribunale civile chiedendo il risarcimento <\/strong>dei presunti danni patrimoniali che avrebbe subito dall\u2019articolo uscito due anni prima, e lo denuncia pure penalmente con una querela per diffamazione a mezzo stampa. \u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Va, per\u00f2, sottolineato che quando riceve la citazione il giornalista non era pi\u00f9 da mesi dipendente del giornale. Anzi riteneva in perfetta buona fede di stare in una botte di ferro perch\u00e9 aveva in tasca la manleva firmatagli dalla societ\u00e0 editrice e convalidata addirittura da un delegato della FIEG che avrebbe dovuto proteggerlo (almeno cos\u00ec lui credeva) da eventuali rogne legali ed economiche. E pensava che quando il giudice avrebbe accertato le sue eventuali responsabilit\u00e0 avrebbe dovuto tener conto di questo fondamentale dettaglio. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Invece tutto precipita. <strong>Di Chio viene condannato proprio per non avere rimosso il pezzo<\/strong> (\u201cfondamentalmente corretto\u201d, scrive il tribunale civile) dal sito web della testata. Una condanna che non appare, per\u00f2, giustificata proprio perch\u00e9 il collega non aveva pi\u00f9 alcuna concreta responsabilit\u00e0 <strong>essendo stato gi\u00e0 licenziato dal giornale come emergeva dal verbale di conciliazione<\/strong> in sede sindacale essendo ormai fuori dal giornale. <\/p>\n\n\n\n<p>Il compito di eliminare il pezzo dal sito web spettava semmai al direttore o ad altri capiredattori in servizio. In ogni caso comunque la manleva avrebbe dovuto garantirlo al 100% da ogni sorpresa. Ma, contro ogni logica, <strong>gli vengono pignorati i soldi sul suo conto corrente<\/strong>. Rimane cos\u00ec con appena 20 euro in tasca.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;\u00e9 poi la querela per diffamazione. La sentenza penale \u00e8 un ribaltone: per lo stesso articolo del 2014 <strong>il Tribunale penale assolve il giornalista con formula piena perch\u00e9 \u201cil fatto non sussiste\u201d<\/strong>.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scenario preoccupa. Le<strong> azioni civili vanno in prescrizione solo dopo 5 anni dalla pubblicazione di un articolo ritenuto diffamatorio<\/strong>, le sentenze sono esecutive gi\u00e0 dopo il primo grado e la manleva non sempre salva il cronista. Basti pensare che, in questo caso specifico, la <strong>manleva non ha avuto alcun valore perch\u00e9 il proprietario del giornale non aveva sottoscritto una fideiussione<\/strong> specifica di garanzia, n\u00e9 conta l&#8217;avallo del delegato della FIEG. Insomma, la prassi in base alla quale l\u2019editore pagava per il redattore come una sorta di contropartita al rischio d&#8217;impresa \u00e9 ormai, purtroppo, un bel ricordo del passato. \u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi di regola ciascuno pensa per s\u00e9. In qualche caso sono garantiti solo il direttore e poche altre firme, ma non i giornalisti (tranne forse qualche ricca eccezione) e i collaboratori. Quindi, mai fidarsi del proprio datore di lavoro e dei direttori che cercano d\u2019imporsi nel mare dell\u2019informazione: se lo scafo imbarca acqua i redattori sono i primi a essere scaricati. Gli atti di fede si fanno in chiesa.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Condannato per non aver rimosso dal web l&#8217;articolo, ma essendo stato licenziato dal giornale non avrebbe mai potuto rimuoverlo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1188,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,6,13],"tags":[47,48],"class_list":["post-1187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-apertura","category-notizie","category-notizie-scr","tag-diffamazione","tag-manleva"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1187"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1190,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187\/revisions\/1190"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}