{"id":1116,"date":"2020-10-07T21:57:15","date_gmt":"2020-10-07T19:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/?p=1116"},"modified":"2020-10-07T22:03:17","modified_gmt":"2020-10-07T20:03:17","slug":"liberta-di-stampa-protezione-delle-fonti-blindata-a-strasburgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatocronisti.it\/wordpress\/2020\/10\/07\/liberta-di-stampa-protezione-delle-fonti-blindata-a-strasburgo\/","title":{"rendered":"Libert\u00e0 di stampa: protezione delle fonti blindata a Strasburgo"},"content":{"rendered":"<div class='booster-block booster-read-block'>\n                <div class=\"twp-read-time\">\n                \t<i class=\"booster-icon twp-clock\"><\/i> <span>Read Time:<\/span>2 Minute, 40 Second                <\/div>\n\n            <\/div>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.marinacastellaneta.it\/blog\/\">di Marina Castellaneta<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le autorit\u00e0 nazionali non possono obbligare un giornalista a rivelare la fonte. E questo anche quando la rivelazione potrebbe servire a individuare l\u2019autore di un reato. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo con la sentenza depositata il 6 ottobre nella causa Jecker contro Svizzera (ricorso n. 35449\/14, AFFAIRE JECKER c. SUISSE) che ha portato alla condanna dello Stato in causa per violazione della libert\u00e0 di stampa.<br>A rivolgersi a Strasburgo era stata una giornalista che aveva pubblicato un articolo sulla vendita non autorizzata di droghe leggere, svelando notizie fornite da una fonte che aveva chiesto di rimanere anonima. Le autorit\u00e0 inquirenti l\u2019avevano interrogata e le avevano ingiunto di fornire il nome dell\u2019informatore, ritenendo che fosse l\u2019unico modo per individuare gli autori dell\u2019illecito, ma la giornalista si era rifiutata. Se il tribunale cantonale aveva dato ragione alla reporter, non cos\u00ec il tribunale federale svizzero secondo il quale la segretezza delle fonti non pu\u00f2 essere opposta nei casi di infrazioni qualificate, in cui sussiste un interesse pubblico rilevante da tutelare. Dal ragionamento del tribunale, quindi, mentre l\u2019indagine per punire un autore di un reato mira a proteggere un interesse pubblico, la tutela della protezione della fonte era fondata unicamente su un interesse privato della ricorrente.<br>La Corte europea ha accolto il ricorso della giornalista accertando che l\u2019ingerenza nella libert\u00e0 di stampa non era necessaria in una societ\u00e0 democratica. Per Strasburgo, infatti, obbligare un giornalista a rivelare una fonte confidenziale \u00e8 incompatibile con l\u2019articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo che assicura la libert\u00e0 di espressione, salvo in casi eccezionali in cui emerge un preponderante motivo di interesse generale. Questo perch\u00e9 la tutela delle fonti \u00e8 di importanza fondamentale per garantire la libert\u00e0 di stampa in una societ\u00e0 democratica e, quindi, la divulgazione dell\u2019identit\u00e0 della fonte avrebbe effetti negativi non solo nel singolo episodio, ma anche per le future potenziali fonti dei giornalisti e del quotidiano, con un effetto negativo diretto sull\u2019interesse del pubblico a ricevere informazioni di interesse generale. La Corte ha anche respinto la difesa del Governo elvetico secondo il quale l\u2019ingerenza nella libert\u00e0 di stampa poteva essere giustificata dall\u2019esigenza di punire la commercializzazione di droghe leggere, obiettivo perseguito dal legislatore. Se, quindi, sul piano nazionale, tra protezione delle fonti per tutelare la libert\u00e0 di stampa ed esigenze di carattere giudiziario l\u2019ago della bilancia pende a favore di queste ultime esigenze, per Strasburgo, al contrario, l\u2019interesse pubblico a perseguire e punire gli autori del reato deve arretrare di fronte alla libert\u00e0 di stampa. Inoltre \u2013 precisa la Corte europea \u2013 le autorit\u00e0 nazionali non hanno dimostrato il preponderante interesse pubblico alla divulgazione della fonte. Non basta, infatti, che il legislatore consideri alcuni reati particolarmente pericolosi per la collettivit\u00e0 poich\u00e9 \u00e8 necessario, nel caso specifico, giustificare l\u2019esito del bilanciamento tra i diritti in gioco. Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Per i giudici di Strasburgo, la sola circostanza che l\u2019ordine di divulgazione della fonte serva per individuare l\u2019autore del reato non pu\u00f2 giustificare la mancata protezione delle fonti, essenziale per la libert\u00e0 di stampa.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code><\/code><\/pre>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.marinacastellaneta.it\/blog\/\"><em>Leggi il blog di Marina Castellaneta<\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Marina Castellaneta Le autorit\u00e0 nazionali non possono obbligare un giornalista a rivelare la fonte. E questo anche quando la rivelazione potrebbe servire a individuare l\u2019autore di un reato. 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